Ordinanza n. 336/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 25legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 25 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale) e 18 della legge 26 ottobre
1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e
vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promossi con
ordinanze emesse il 2 febbraio 1981 dal Pretore di Genova, l'8
febbraio 1981 ed il 23 aprile 1982 dal Pretore di Camerino, il 28
gennaio 1983 dal Pretore di Oristano e il 10 febbraio 1984 dal
Pretore di Firenze, iscritte rispettivamente al n. 264 del registro
ordinanze 1981, ai nn. 179 e 385 del registro ordinanze 1982, al n.
229 del registro ordinanze 1983 e al n. 1346 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255
dell'anno 1981, nn. 248 e 310 dell'anno 1982, n. 212 dell'anno 1983 e
n. 119- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che i Pretori di Genova (R.O. n. 264/1981), di Camerino
(R.O. nn. 179 e 385/1982), di Oristano (R.O. n. 229/1983), di
Firenze (R.O. n. 1346/1984), hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 25, primo comma, della legge
30 aprile 1969 n. 153 e 18, secondo comma, della legge 26 ottobre
1957 n. 1047 nella parte in cui escludono il diritto delle vedove di
coltivatori diretti alla pensione di riversibilità nel caso in cui
l'assicurato abbia maturato il diritto a pensione anteriormente al 1
gennaio 1970 e la vedova fruisca di pensione diretta nella stessa
gestione speciale, in riferimento agli artt. 3, 35, 38 Cost. per la
disparità di trattamento ai fini della tutela assicurativa e
previdenziale tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e della
disciplina del cumulo tra pensioni dirette e pensioni indirette o di
riversibilità;
che, come già affermato da questa Corte (sent. n. 33/1975), la
diversità dei regimi assicurativi e previdenziali previsti per i
lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti trova adeguata e
ragionevole giustificazione nella diversità dei rapporti di lavoro e
che la parificazione e l'ampliamento delle tutele costituisce una
scelta di politica legislativa che postula una ragionevole
gradualità in relazione anche alle disponibilità finanziarie e alle
esigenze di bilancio per la spesa e l'aggravio che importa;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153 e 18
della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 35 e 38 Cost., dai Pretori di Genova, Camerino, Oristano e
Firenze con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:336 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte