Ordinanza n. 338/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 132Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 212Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80, 132 e 212
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno
1989 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra
Cesaroni Giuseppe e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 238 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20 prima serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Ancona, nel giudizio promosso da
Cesaroni Giuseppe - già titolare di rendita I.N.A.I.L. per malattia
professionale, riportata lavorando nel settore industriale, e
successivamente colpito da infortunio nel prestare attività di
coltivatore diretto con postumi invalidanti pari al 5% - per
conseguire la liquidazione di una nuova rendita in base alla
valutazione complessiva del grado di inabilità, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 21 giugno 1989, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 3,
primo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del d.P.R.
30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali);
che il giudice a quo, premesso che, per costante interpretazione
giurisprudenziale, nell'ipotesi di invalidità conseguente a più
infortuni, ovvero ad un infortunio e ad una malattia professionale,
riconducibili a diverse gestioni (industriale ed agricola), non può
procedersi alla costituzione di una unica rendita ai sensi dell'art.
80 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rileva che ciò sembra contrastare:
a) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, poiché al
verificarsi (con l'ulteriore infortunio o malattia) di un
aggravamento della situazione di bisogno non fa riscontro una
intensificata tutela previdenziale; b) con l'art. 3, primo comma,
della Costituzione, per la diversa tutela che una eguale situazione
di bisogno riceve a seconda che gli eventi lesivi si siano o meno
verificati nell'espletamento della stessa attività lavorativa;
che si è costituito l'I.N.A.I.L., chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata manifestamente infondata alla stregua di quanto già
deciso dalla Corte con la sentenza n. 71/1990;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 71 del 1990,
richiamata dall'interveniente, ha dichiarato non fondata questione
analoga, richiamandosi all'organizzazione separata dell'assicurazione
(contro gli infortuni e le malattie professionali) nell'industria, e
di quella (contro gli infortuni e le malattie professionali)
nell'agricoltura, ciascuna delle quali rappresenta un sistema con
proprie previsioni di presupposti del rapporto assicurativo, di
doveri contributivi, di criteri di valutazione della efficacia
invalidante delle menomazioni fisiche, e rilevando che siffatta
separatezza non lede né l'art. 38, secondo comma, né l'art. 3,
primo comma, della Costituzione, poiché essa si fonda
sull'obbiettiva distinzione fra i due settori lavorativi e non
lascia, nell'ambito di ciascuno di essi, alcun vuoto di tutela;
che nell'ordinanza non sono indicati motivi ed argomenti che
possano indurre la Corte a modificare la propria decisione;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38,
secondo comma, della Costituzione, degli artt. 80, 132 e 212 del
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Ancona
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte