Art. 212

Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo, si applicano alle indennita' per inabilita' temporanea e a quelle in rendita, nonche' ai relativi procedimenti di liquidazione in materia di infortuni sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per gli infortuni sul lavoro nell'industria.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art212 · fonte su Normattiva