Ordinanza n. 338/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/07/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 458, comma
primo e secondo, 438, comma primo e 442, comma secondo, del codice di
procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza emessa il 28 gennaio 1991 dalla Corte d'appello di
Firenze nel procedimento penale a carico di Messina Gianfranco
iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
2. - Ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Fiorani Rinaldo ed altro iscritta
al n. 240 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno
1991;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991 (r. o. n. 240
del 1991), il Tribunale di Genova ha sollevato questione di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 438, comma 1, del codice di procedura penale nella
parte in cui non indica le ragioni sulla base delle quali il P.M.
può negare il suo consenso alla richiesta di giudizio abbreviato e
non pone a carico dello stesso l'obbligo di enunciarle in caso di
dissenso;
b) dell'art. 442, comma 2, del medesimo codice, nella parte in
cui non prevede che il giudice, alla chiusura del dibattimento,
ritenendo ingiustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta di rito
abbreviato, debba comunque applicare la relativa riduzione di pena;
che le norme impugnate si porrebbero in contrasto con gli artt.
3 e 24 della Costituzione creando un'irragionevole disparità di
trattamento rispetto al regime previsto per il "patteggiamento"
dall'art. 448, comma 1, c.p.p., e privando l'imputato della
possibilità di difendersi relativamente al diritto alla riduzione di
pena connessa al rito abbreviato;
che, con ordinanza in data 28 gennaio 1991 (r.o. n. 228 del
1991), la Corte d'appello di Firenze ha sollevato questione di
legittimità costituzioanle dell'art. 458, comma 1 e 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui, subordinando al consenso del
P.M. l'adozione del rito abbreviato senza consentire al giudice di
sindacare, anche nel merito, il dissenso ai fini dell'applicazione
dell'attenuante prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p., si porrebbe
in contrasto con l'art. 27, comma 3, della Costituzione, poiché la
preclusione del rito abbreviato ad opera del P.M., impedirebbe
all'imputato, nelle ulteriori fasi del giudizio di primo grado e di
quello di appello, di ottenere la relativa riduzione di pena, così
compromettendo il suo diritto ad una pena equa;
che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che i giudizi così promossi vanno riuniti per
l'obbiettiva analogia delle censure con essi prospettate;
che, con sentenza n. 81 del 1991, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede che il P.M., in caso di dissenso, sia tenuto
a enunciarne le ragioni e che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del P.M., possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, comma 2, del codice di procedura penale;
che nella medesima pronuncia è stata poi dichiarata, in via
conseguenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma
1 e 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che il P.M., in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni
e che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del P.M., possa applicare all'imputato la
riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso
codice;
che le questioni sollevate vanno pertanto dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 438 comma 1, 442 comma 2 e
458 commi 1 e 2 del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale
di Genova e dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte