Ordinanza n. 338/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1999 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 506 e 507 del
codice di procedura penale e 151 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 31 luglio 1998 dal pretore di Enna nel
procedimento penale a carico di S. F., iscritta al n. 746 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che il pretore di Enna ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 506 e 507 del codice di procedura penale, nonché dell'art.
151 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale;
che, in particolare, il rimettente censura:
l'art. 507 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova anche
sulla base dell'esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero;
l'art. 506, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede
che il giudice possa indicare alle parti temi di prova nuovi o più
ampi solo in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a
iniziativa delle stesse o a seguito delle letture disposte a norma
degli artt. 511, 512 e 513 cod. proc. pen., e non anche in base agli
atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;
l'art. 506, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede che il giudice possa rivolgere domande ai testimoni, ai
periti, ai consulenti tecnici e alle parti private già esaminati
anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, e possa procedere, sulla base di detti atti, alle
contestazioni ai sensi dell'art. 500, comma 1, cod. proc. pen., con
eventuale acquisizione al fascicolo del dibattimento delle
dichiarazioni utilizzate per le contestazioni a norma del quarto
comma di detto articolo;
l'art. 151 disp. att. cod. proc. pen., "nella parte in cui non
richiama l'art. 135 norme di attuazione che dispone che nel giudizio
il giudice può ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero (da restituire terminata
l'istruzione dibattimentale) e l'inserimento nel fascicolo del
dibattimento delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni se
sussiste difformità rispetto al contenuto della deposizione";
che il rimettente premette in fatto che, al termine
dell'istruttoria dibattimentale di un procedimento penale per lesioni
colpose aggravate ex art. 590, secondo e terzo comma, cod. pen., il
difensore della parte civile aveva chiesto la citazione quale
testimone, a norma dell'art. 507 cod. proc. pen., di un soggetto che
dal verbale dell'Ispettorato del lavoro, contenuto nel fascicolo del
pubblico ministero, risultava presente sul luogo dell'incidente, e
rileva che tale verbale non fa parte del fascicolo del dibattimento;
che, ad avviso del rimettente - non risultando dall'istruzione
dibattimentale alcun elemento da cui desumere la "assoluta
necessità" dell'assunzione di tale mezzo di prova, e non potendo il
giudice prendere conoscenza degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero, da cui potrebbe risultare l'assoluta necessità
della prova - la richiesta della parte civile non può essere
accolta;
che, sulla base di tale presupposto interpretativo, il rimettente
ritiene che le norme sopra menzionate, anche tenendo conto
dell'interpretazione estensiva dell'art. 507 cod. proc. pen. adottata
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 1993,
contrastano con il principio di legalità (artt. 25 e 112 Cost.),
nonché con gli artt. 101, secondo comma, e 102 Cost., in quanto il
giudice, a causa della mancata conoscenza di tutti gli atti del
fascicolo del pubblico ministero, rimarrebbe privo della possibilità
di esercitare il necessario controllo di legalità e di pervenire ad
una giusta decisione; controllo che il giudice può effettivamente
svolgere, mediante la conoscenza di tutti gli atti compiuti nel corso
delle indagini preliminari, solo quando il pubblico ministero formula
richiesta di archiviazione, e non anche dopo la citazione a giudizio
dell'imputato;
che la disciplina censurata verrebbe quindi a contrastare con i
principi di non dispersione della prova, della ricerca della verità
e della indefettibilità della giurisdizione, quali delineati dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale;
che, con particolare riferimento all'art. 506, comma 2, cod.
proc. pen., il rimettente, motivando in tema di rilevanza della
relativa questione, pare far riferimento ad una situazione in cui
l'esigenza di rivolgere nuove domande ai testimoni già esaminati per
eventualmente contestare il contenuto delle precedenti deposizioni
potrebbe emergere solo dopo avere ammesso la nuova prova ex art. 507
cod. proc. pen;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione,
in quanto la conoscenza da parte del giudice del fascicolo del
pubblico ministero verrebbe ad alterare la struttura del processo
prefigurato dal legislatore e determinerebbe una grave confusione tra
i ruoli che il codice di rito rispettivamente riserva al pubblico
ministero e al giudice;
Considerato che le questioni sollevate dal giudice rimettente, pur
articolate sotto diversi profili, concernono sostanzialmente la
mancata attribuzione al giudice del dibattimento, nell'esercizio dei
poteri suppletivi previsti dagli artt. 506 e 507 cod. proc. pen.,
della possibilità di conoscere tutti gli atti del fascicolo del
pubblico ministero;
che, con particolare riferimento all'art. 507 cod. proc. pen.,
risulta palesemente erroneo l'assunto del rimettente secondo cui
l'impossibilità di prendere conoscenza del verbale dell'Ispettorato
del lavoro contenuto nel fascicolo del pubblico ministero gli avrebbe
impedito di accertare l'assoluta necessità di assumere d'ufficio la
nuova prova richiesta al termine dell'istruzione dibattimentale dalla
parte civile;
che al fine di esercitare il potere previsto dall'art. 507 cod.
proc. pen. il sistema delineato dal codice non presume che il giudice
conosca gli atti delle indagini preliminari, bensì che sia chiamato
ad operare, eventualmente sollecitato dalle parti, una valutazione
che tenga conto delle emergenze risultanti dall'istruttoria
dibattimentale;
che nel caso di specie, a prescindere dal contenuto del verbale
dell'Ispettorato del lavoro, la richiesta della parte civile,
innestata nel contesto di quanto era sino ad allora emerso nel corso
del dibattimento, appariva pienamente idonea, unitamente
all'eventuale esibizione ad iniziativa della stessa parte civile
dell'atto dal quale la richiesta traeva spunto, a fornire al giudice
gli elementi di valutazione necessari al fine di disporre la nuova
prova;
che, più in generale, la disciplina in base alla quale il
patrimonio di conoscenze del giudice è vincolato, salve le eccezioni
espressamente previste dalla legge, agli elementi acquisiti nel corso
del dibattimento, corrisponde ad una delle scelte più significative
e qualificanti del nuovo codice di procedura penale, che si è
appunto realizzata mediante il sistema del "doppio fascicolo", al
fine di evitare che gli atti raccolti durante le indagini preliminari
senza il rispetto delle regole del contraddittorio ed in violazione
del principio dell'immediatezza, rifluiscano nel dibattimento (v.
ordinanza n. 248 del 1998 e sentenza n. 91 del 1992);
che la soluzione auspicata dal giudice rimettente comporterebbe
la vanificazione della separazione, tipica di un modello processuale
che si ispira al sistema accusatorio, tra la fase delle indagini
preliminari e quella del giudizio, facendo venire meno il carattere
selettivo del patrimonio di conoscenza su cui si basa l'intervento
giurisdizionale, e determinerebbe un sostanziale ritorno al sistema
misto delineato dal codice di procedura penale del 1930;
che, inoltre, l'assunto del rimettente relativo alla supposta
irragionevolezza della disciplina impugnata, perché precluderebbe al
giudice del dibattimento di esercitare un effettivo controllo di
legalità, attuabile invece in sede di verifica della richiesta di
archiviazione mediante la conoscenza di tutti gli atti contenuti nel
fascicolo del pubblico ministero, è privo di fondamento, in quanto
le due situazioni poste a confronto non sono utilmente comparabili:
altro infatti è il controllo attribuito al giudice per le indagini
preliminari in sede di richiesta di archiviazione, ove occorre
assicurare l'effettiva attuazione del principio costituzionale di
obbligatorietà dell'azione penale, con la conseguente valutazione se
dare o meno ingresso alla fase del giudizio, in un contesto quindi in
cui il controllo di legalità attribuito al giudice non può che
riguardare tutta l'attività di indagine svolta nel corso della fase;
altro è la competenza del giudice del dibattimento proiettata non
già e non più a verificare la legittimità dell'inazione del
pubblico ministero - che ha invero ormai esercitato l'azione penale -
ma ad acquisire, attraverso l'istruttoria dibattimentale, gli
elementi utili per la decisione (v. anche sentenza n. 91 del 1992);
che l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata nei
confronti dell'art. 151 disp. att. cod. proc. pen., mediante il
richiamo all'art. 135 delle stesse norme, che facoltizza il giudice a
prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico
ministero, è palesemente priva di pertinenza, in quanto la
disciplina richiamata si riferisce alla diversa situazione in cui il
giudice è chiamato a decidere prima dell'apertura del dibattimento
sulla richiesta di applicazione della pena e, quindi, ad emettere una
decisione che, in caso di accoglimento, preclude la successiva
celebrazione del dibattimento;
che le questioni sollevate nei confronti degli artt. 507 cod.
proc. pen. e 151 disp. att. cod. proc. pen. devono pertanto essere
dichiarate manifestamente infondate;
che, infine, le questioni sollevate nei confronti dell'art. 506,
commi 1 e 2, cod. proc. pen. appaiono manifestamente inammissibili
per difetto di rilevanza, in quanto prospettate in termini ipotetici
e, comunque, risultano intempestive: il rimettente rileva, infatti -
peraltro motivando solo in riferimento all'art. 506, comma 2, cod.
proc. pen. - che l'esigenza di citare nuovamente testimoni già
esaminati è meramente eventuale, e potrebbe porsi solo al termine
dell'istruzione dibattimentale, così come integrata - par di
comprendere - dopo la citazione del nuovo testimone ex art. 507 cod.
proc. pen.;
Visti gli artt, 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 507 del codice di procedura penale e 151
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24,
25, secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della
Costituzione, dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 506, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25,
secondo comma, 76, 101, secondo comma, 102 e 112 della Costituzione,
dal pretore di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:338 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte