Ordinanza n. 339/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31legge 1150/1942
- art. 10legge 765/1967
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, penultimo
comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ("Legge urbanistica") come
modificato dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa
nel procedimento penale a carico di Fabris Ivano, iscritta al n. 307
del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 257 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa - con ordinanza
emessa il 20 febbraio 1978 - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967,
n. 765), in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione; che,
infatti, la norma impugnata (disponendo che "l'entrata in vigore di
nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in
contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano
iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
di inizio") determinerebbe "obblighi temporalmente del tutto diseguali
in relazione al momento dell'entrata in vigore delle previsioni"
predette, facendo sì che il titolare della licenza si trovi "di fronte
ad un obbligo ineseguibile"; e che, d'altra parte, la norma medesima
violerebbe inoltre la libertà di iniziativa economica e la garanzia
costituzionale della proprietà privata, negando "al cittadino la
sicurezza di un termine sufficiente all'ultimazione" dell'attività
costruttiva;
che, per contro, l'intervenuto Presidente del Consiglio dei
ministri ha chiesto alla Corte il rigetto dell'impugnativa.
Considerato che il termine triennale di cui al novellato art. 31,
penultimo comma, "si applica soltanto" - come ha argomentato
l'Avvocatura dello Stato - "alle licenze rilasciate successivamente
all'entrata in vigore della legge n. 765/1967" (qual era, del resto,
la licenza rilasciata il 10 gennaio 1973 all'imputato nel giudizio a
quo); che il termine stesso (protrattosi, nella specie, per più di
quattro anni) non può dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze
contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; che la
prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna
disparità di trattamento costituzionalmente censurabile, posto che la
norma denunciata non distingue in alcun modo fra i loro titolari; che
la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle
aree fabbricabili devono pur sempre sottostare ai provvedimenti nei
quali si concreta, legittimamente, il governo del territorio; che, di
conseguenza, la proposta questione si dimostra, in tutti i suoi
aspetti, manifestamente non fondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 31, penultimo comma, della legge 17 agosto
1942, n. 1150 (come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967,
n. 765), sollevata dal Pretore di Bassano del Grappa, in riferimento
agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte