Ordinanza n. 339/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto
del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392
(Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio
nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per
la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità
spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni
giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), promosso con
ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore di Roma
nel procedimento civile vertente tra la U.S.L. RM/33 e la S.r.l.
Biomedical, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che, con ordinanza del 4 gennaio 1993, il giudice
conciliatore di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 24 novembre 1990, n. 392, "là dove prevede che al
procuratore spetti la metà degli onorari di avvocato";
che, ad avviso del remittente, la norma viola, da un lato,
l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto prevede "la
tutela dimezzata del lavoro del procuratore rispetto all'eguale
lavoro di un avvocato", e, dall'altro, l'art. 36, primo comma, della
Costituzione, poiché non garantisce al procuratore una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del lavoro effettivamente
svolto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, concludendo per l'inammissibilità (essendo la norma
impugnata priva di forza di legge), o, in subordine, per
l'infondatezza della questione;
Considerato che la norma impugnata è contenuta in un decreto
ministeriale, vale a dire in un atto evidentemente privo di forza di
legge e perciò sottratto al sindacato di questa Corte;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto del Ministro di
grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392 (Regolamento recante
approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data
30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai
procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale
e stragiudiziali), sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 36 della
Costituzione, dal giudice conciliatore di Roma con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte