Ordinanza n. 34/1989
Altra decisione · depositata il 02/02/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 70/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
20 marzo 1975, n. 70 ("Disposizioni sul riordinamento degli enti
pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente"),
promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Tribunale
amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da
Traverso Maria Teresa ed altra contro il Ministero del Tesoro ed
altro, iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie
speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
con ordinanza 12 febbraio 1987 (R.O. n. 348 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3, 36 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
nella parte in cui non comprende, per i dipendenti pubblici ai quali
si applica, tra le voci utili per il calcolo dell'indennità di
anzianità, l'indennità integrativa speciale;
che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio
promosso da talume dipendenti dell'E.N.A.L., transitate al Comune di
Genova in seguito alla soppressione di tale ente, le quali chiedevano
la riliquidazione dell'indennità di anzianità maturata durante il
servizio prestato presso l'E.N.A.L., computando nella base di calcolo
l'indennità integrativa speciale;
che il giudice a quo ha sollevato la questione di
costituzionalità sotto il profilo che, in base all'art. 13 della
legge n. 70 del 1975, l'indennità di anzianità del personale
dell'E.N.A.L. andava liquidata senza computare nella base di calcolo
l'indennità integrativa speciale;
Considerato che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n.
220, ha ritenuto legittima, per quanto concerne i dipendenti statali,
la non inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di
calcolo dell'indennità di buonuscita, essendo la materia riservata
alla discrezionalità legislativa;
che, comunque, dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, è
stata promulgata la l. 27 ottobre 1988, n. 482, la quale detta una
nuova disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del
personale degli enti soppressi, trasferito alle regioni, agli enti
pubblici e alle amministrazioni dello Stato;
che detta disciplina potrebbe incidere sulla definizione del
giudizio a quo, dovendosi valutare se la domanda delle attrici possa
essere accolta in base al disposto dell'art. 7 della legge citata;
che tale valutazione è di competenza del giudice remittente,
cosicché si rende necessaria la restituzione degli atti allo stesso,
affinché riesamini la rilevanza della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte