Ordinanza n. 340/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 108Costituzione
- art. 1legge 432/1995
citata
- art. 7Codice di procedura civile
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 17legge 374/1991
- art. 24legge 374/1991
- art. 77legge 374/1991
- art. 101legge 374/1991
- art. 102legge 374/1991
- art. 37legge 87/1953
- art. 15legge 374/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sorto a seguito delle modifiche all'art. 7 del
codice di procedura civile introdotte con il decreto-legge 18 ottobre
1995, n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534,
sollevato, nei confronti del Governo, dal giudice di pace di
Scandiano con ricorso depositato il 10 febbraio 1999 ed iscritto al
n. 110 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che il giudice di pace di Scandiano, quale coordinatore
dell'ufficio, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
del Governo in relazione all'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1995, n.
432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo), nella parte in cui ha soppresso il terzo comma e
l'ultimo comma, numero 2), dell'art. 7 del codice di procedura
civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre
1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), per violazione degli
artt. 24, 77, 101, 102, e 108 della Costituzione;
che il ricorrente ritiene la propria legittimazione attiva ad
essere parte del conflitto quale "organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene", così come
ritiene, per lo stesso motivo, la legittimazione passiva del Governo;
che il ricorrente, convinto che dal combinato disposto degli
artt. 101, 102, 108 e 24 della Costituzione, oltreché dall'art. 1
dell'Ordinamento giudiziario, derivino direttamente le attribuzioni
degli organi giudiziari, lamenta che il Governo, con la modifica
della competenza del giudice di pace introdotta nella forma del
decreto-legge, avrebbe violato una "attribuzione esclusiva" spettante
in materia al potere legislativo;
che secondo il ricorrente, consentendo l'art. 77 della
Costituzione l'emanazione dei decreti-legge solo in casi straordinari
di necessità e d'urgenza, il d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 avrebbe
leso le attribuzioni spettanti all'ufficio del giudice di pace in
mancanza dei presupposti necessari per l'esercizio del potere
legislativo, andando ad incidere su attribuzioni di organi giudiziari
già esistenti e funzionanti;
che il ricorrente ritiene l'art. 1 del citato d.-l. contrastare
le intenzioni manifestate dal legislatore attraverso l'istituzione
del giudice di pace, quali esse risultano dai lavori preparatori
della legge 21 novembre 1991, n. 374, con il conseguente aggravamento
dello squilibrio fra lo scarso carico di lavoro degli uffici del
giudice di pace e l'eccessivo carico di lavoro di altri uffici
giudiziari;
che infine il ricorrente sollecita una pronuncia di
incostituzionalità anche della legge 20 dicembre 1995, n. 534
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18
ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile
e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo), nella parte in cui non esclude dalla
conversione l'art. 1 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, in quanto
"un atto incostituzionale non può essere convalidato, né la sua
nullità può essere sanata";
Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa
Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso
per conflitto di attribuzione sia ammissibile, nel concorso dei
requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un
conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, restando
impregiudicata ogni altra decisione;
che, sotto il profilo soggettivo, questa Corte ha più volte
affermato come i singoli organi giurisdizionali siano legittimati ad
essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere
diffuso che connota il potere di cui sono espressione ed alla loro
competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartengono, ma limitatamente all'esercizio dell'attività
giurisdizionale (ordinanze nn. 87 del 1978 e 244 del 1999), assistita
da garanzia costituzionale;
che nel caso di specie il giudice di pace ricorrente è
manifestamente privo della legittimazione attiva, in quanto agisce
quale "coordinatore" dell'ufficio, secondo quanto dispone l'art. 15
della legge 21 novembre 1991, n. 374, e non nell'esercizio di
funzioni giurisdizionali;
che perciò il ricorso è inammissibile per carenza del requisito
soggettivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
i poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte