Ordinanza n. 342/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 724/1994
- art. 16legge 412/1991
- art. 22legge 412/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
promosso, con ordinanza del 17 ottobre 2001, dal Tribunale di Pisa
nel procedimento civile vertente tra Battini Renzo e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 956 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale,
dell'anno 2002.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore
Francesco Amirante;
Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato
dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale promossa
nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per
ottenerne la condanna al pagamento degli accessori relativi ad
arretrati di pensione pagati nel 1992, il Tribunale di Pisa ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), e dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
che, a detta del remittente, nel giudizio in corso l'I.N.P.S.
ha provveduto al pagamento degli arretrati di pensione in data
26 ottobre 1992, corrispondendo i ratei decorrenti dal 1 luglio 1991
e liquidando gli interessi dal 31 ottobre 1991;
che per il periodo che va da quest'ultima data al 31 dicembre
1991 secondo quanto disposto dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa
Corte si sarebbero dovuti corrispondere gli interessi sulle somme
rivalutate, mentre in relazione ai ratei successivi al 31 dicembre
1991 il divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi discende
dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dall'art. 22,
comma 36, della legge n. 724 del 1994, ove ritenuto applicabile;
che sulla base di queste premesse, le quali danno conto della
rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che le norme
impugnate appaiono in contrasto con i menzionati parametri
costituzionali, all'uopo procedendo ad un'ampia disamina della
complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in subiecta
materia;
che con la sentenza n. 156 del 1991 la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 442 del codice di procedura
civile "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando
pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per
crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve
determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior
danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore
del suo credito", con ciò estendendo ai crediti previdenziali il
disposto dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. relativo ai
crediti di lavoro;
che con la successiva sentenza n. 196 del 1993 analogo
principio è stato esteso in favore dei crediti in materia di
assistenza sociale;
che tali pronunce costituiscono, secondo il remittente,
indubbio riconoscimento del fatto che i crediti previdenziali ed
assistenziali, così come quelli di lavoro, sono destinati a
soddisfare i più elementari bisogni di vita, sicché ogni ritardo
nel pagamento comporta un pregiudizio non risarcibile col solo
pagamento degli interessi;
che a pochi mesi dalla pubblicazione della menzionata
sentenza n. 156 del 1991 è intervenuto il legislatore che, dettando
l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, avrebbe
sostanzialmente vanificato la pronuncia della Corte, stabilendo che
gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti, di
regola, al pagamento dei soli interessi sulle prestazioni dovute, e
che l'importo corrisposto a tale titolo è portato in detrazione
delle somme eventualmente spettanti a risarcimento del maggior danno
subito in conseguenza della svalutazione monetaria;
che l'esatta portata dell'intervento legislativo è stata poi
chiarita dalla stessa Corte costituzionale con due successive
sentenze, la n. 394 del 1992 e la n. 361 del 1996; nella seconda, in
particolare, pervenendo ad una declaratoria di non fondatezza della
questione di legittimità costituzionale del citato art. 16, comma 6,
della legge n. 412 del 1991, la Corte avrebbe spiegato che il solo
motivo per cui i crediti previdenziali non sono suscettibili di
ricevere il cumulo tra interessi e rivalutazione è quello del
contenimento della spesa pubblica;
che il successivo intervento del legislatore è costituito
dalla seconda delle norme impugnate, ossia l'art. 22, comma 36, della
legge n. 724 del 1994, col quale si è estesa l'applicabilità del
menzionato art. 16, comma 6, "anche agli emolumenti di natura
retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia
maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994,
spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o
in quiescenza";
che tale norma, la quale, vista anche la sua collocazione,
dovrebbe riguardare il solo impiego pubblico in regime di diritto
pubblico e di diritto privato, è stata invece ritenuta da questa
Corte applicabile anche al lavoro privato, ed in tale ristretto
ambito dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza
n. 459 del 2000, con ripristino del criterio del cumulo tra interessi
e rivalutazione;
che la complessità della questione, esistente ormai da circa
trent'anni, imporrebbe alla Corte, secondo il remittente,
"un'operazione di definitiva chiarezza" che prenda le mosse dalle
ragioni che storicamente hanno condotto a ritenere il credito di
lavoro come credito di valore e non di valuta, attribuendogli un
carattere privilegiato, sicché la regola del cumulo tra interessi e
rivalutazione ha valore costituzionale, derivante da tutti i
parametri in precedenza invocati;
che i crediti previdenziali sono crediti che hanno diritto ad
una speciale tutela alla luce degli artt. 36 e 38 della Cosituzione,
nonché in nome dei diritti inviolabili dell'uomo cui si richiama
l'art. 2 della Costituzione e dell'obiettivo di rimozione delle
diseguaglianze che l'art. 3 della Costituzione considera tra i
compiti fondamentali dell'ordinamento repubblicano, mentre il sistema
attuale, consentendo che il ritardo nell'adempimento non porti come
conseguenza l'obbligo di pagamento di interessi e rivalutazione, di
fatto permetterebbe di contenere la spesa degli enti di previdenza
obbligatoria, nel contempo però non rispettando i più elementari
diritti di sopravvivenza degli interessati;
che il Tribunale di Pisa, in conclusione, chiede che
l'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e l'art. 22, comma
36, della legge n. 724 del 1994 (quest'ultimo ove ritenuto
applicabile) vengano dichiarati costituzionalmente illegittimi in
quanto contengono il principio per cui in favore dei crediti
previdenziali ed assistenziali non possono essere riconosciuti, in
caso di adempimento ritardato, gli interessi e la rivalutazione
monetaria;
che si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., chiedendo che la
questione venga dichiarata inammissibile o infondata;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o
infondata.
Considerato che il giudice remittente dubita, in riferimento agli
artt. 2, 3, 24, 36 e 38 Cost., della legittimità costituzionale
dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in
quanto escludono che il titolare di crediti previdenziali possa
fruire del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria;
che la questione di legittimità riguardante la seconda delle
disposizioni citate è manifestamente inammissibile perché sollevata
"ove la norma fosse ritenuta applicabile anche ai crediti
previdenziali ed assistenziali", e quindi con motivazione perplessa
riguardo alla rilevanza;
che questa Corte, scrutinando la legittimità costituzionale
dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost., è già pervenuta ad una pronuncia di non
fondatezza con la sentenza n. 361 del 1996;
che la questione della esclusione del cumulo, così come
stabilita dal citato art. 22 della legge n. 724 del 1994, è stata
esaminata ancora di recente da questa Corte la quale, con la sentenza
n. 459 del 2000, l'ha ritenuta fondata soltanto per quanto concerne i
crediti nei confronti dei datori di lavoro privati;
che con tali pronunce la Corte, anche in relazione alla
propria sentenza n. 156 del 1991 - dichiarativa dell'illegittimità
costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. in quanto non richiamava
espressamente l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., e sottraeva
quindi i crediti previdenziali al regime del cumulo di rivalutazione
ed interessi previsto per i crediti di lavoro - ha affermato
anzitutto che non vi è identità strutturale, ma soltanto funzionale
tra crediti previdenziali e crediti di lavoro (v. paragrafo 3 del
"Considerato in diritto" della sentenza n. 361 del 1996);
che da tale diversità consegue, da un lato, che per i
crediti previdenziali l'art. 36 Cost. ha rilievo solo per il tramite
dell'art. 38 Cost; dall'altro, che la tutela apprestata a detti
crediti può essere il risultato del bilanciamento con altri valori
costituzionali ed in particolare con le esigenze della finanza
pubblica;
che questa Corte ha affermato, in relazione all'articolo 38,
secondo comma, della Costituzione, che "al legislatore deve
riconoscersi un margine di discrezionalità, anche in relazione alle
risorse disponibili, almeno quando non sia in gioco la garanzia delle
esigenze minime di protezione della persona" (cfr. sentenza n. 180
del 2001);
che l'art. 24 Cost. non riguarda la disciplina sostanziale
dei diritti;
che le diffuse considerazioni del giudice remittente sul
dovere etico-politico del Governo e del Parlamento di soddisfare le
esigenze economico-finanziarie attingendo maggiori entrate da chi
gode di maggiore capacità contributiva o non adempie ai propri
obblighi tributari, anziché riducendo le prestazioni a favore dei
più bisognosi, non si concretizzano in ulteriori profili di censura;
che, in conclusione, la questione è manifestamente infondata
riguardo a tutti i parametri evocati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con l'ordinanza di cui in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 36 e 38
della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte