Ordinanza n. 343/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/1983 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 64-bislegge cost. 1/1963
- art. 61Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- art. 1legge 1/1978
- art. 1d.l. 302/1939
- art. 64-bislegge 526/1968
- art. 61legge 526/1968
- art. 5legge 526/1968
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61 e 64 bis
della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22
(esercizio di funzioni amministrative in materia di opere pubbliche, di
urbanistica e di edilizia popolare) promosso con ordinanza emessa il 10
marzo 1977 dal Tribunale di Gorizia nel procedimento civile vertente
tra Komianc Giuseppe ed altro e il Comune di Mossa iscritta al n. 405
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 286 del 1977;
visto l'atto di costituzione di Komianc Giuseppe ed altro;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che, con ordinanza n. 39 del 1976, la Corte dispose la
restituzione degli atti al Tribunale di Gorizia perché motivasse sulla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con
ordinanza 22 marzo 1973, tenuto conto che non risultava se nella
fattispecie sussistessero, agli effetti della dichiarazione di pubblica
utilità, i requisiti dell'art. 61 ovvero quelli dell'art. 64 bis
della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, e
altresì se vi fosse stata prefissione di termini per lo svolgimento
della procedura espropriativa e per l'inizio e compimento dei lavori;
che il Tribunale di Gorizia, con ordinanza 10 marzo 1977, ha di nuovo
sollevato questione di costituzionalità dell'art. 64 bis ovvero
dell'art. 61 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967,
n. 22, come modificata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29,
nella parte in cui disgiuntamente o concorrentemente statuiscono che il
provvedimento di concessione di contributi regionali ad enti pubblici
per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse locale o regionale
implica la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per contrasto
con l'art. 5, n. 11, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
(Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia);
considerato che le questioni poste in ordine ai due artt. 64 bis e 61
non sono alternative, data la particolare struttura dell'art. 64 bis
che rende del tutto subordinata la contestazione dell'art. 61;
che la questione è ammissibile perché il provvedimento del
Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia relativo all'occupazione
di urgenza si colloca e si giustifica nell'ambito di un procedimento
espropriativo di pubblica utilità;
nel merito, che al tempo della sollevata questione di
costituzionalità, così numerose erano nella legislazione statale
vigente le disposizioni di legge che escludevano la dichiarazione
esplicita di pubblica utilità, considerandola implicita in altro atto
amministrativo, quale il decreto di approvazione dell'opera pubblica,
da far ritenere inesistente il principio fondamentale invocato
dall'ordinanza;
che in seguito si è addirittura affermato nell'ordinamento italiano
il principio opposto (art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1);
che, comunque, equivale a dichiarazione di pubblica utilità
l'approvazione dei progetti di campi sportivi (di che trattavasi nella
fattispecie: art. 1 d.l. 2 febbraio 1939, n. 302 modif. con l. 2 aprile
1968, n. 526);
che, pertanto, deve all'evidenza escludersi un contrasto tra l'art.
64 bis (e, a fortiori, dell'art. 61) con l'art. 5 n. 11 dello Statuto
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 64 bis e dell'art. 61 della legge regionale
Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 22, come modificata dalla
legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sollevata dall'ordinanza in
epigrafe in riferimento all'art. 5, n. 1, della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VI TALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte