Art. 61
E' istituito, nella Regione, un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario e' un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva