Ordinanza n. 343/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 6r.d.l. 1825/1924
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2111 del codice
civile e dell'art. 19 del C.C.N.L. per l'industria meccanica,
metallurgica ed affine, stipulato il 30 luglio 1936, promosso con
ordinanza emessa il 1° febbraio 1983 dal Pretore di Legnano, iscritta
al n. 193 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Legnano, con ordinanza emessa il 1°
febbraio 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 52, secondo
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2111
cod. civ. e dell'art. 19 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
per l'industria meccanica, metallurgica ed affine del 30 luglio 1936,
nella parte in cui prevedono la risoluzione del rapporto di lavoro a
causa di chiamata alle armi del lavoratore;
che nel presente giudizio non si è costituita alcuna delle
parti private né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Considerato che questione identica a quella oggetto del presente
giudizio, pur se prospettata nei confronti dell'art. 6 del r.d.l. 13
novembre 1924, n. 1825 è stata decisa con sentenza n. 144 del 1984 e
che le ragioni di quella pronuncia sono valide anche nel presente
giudizio in quanto, poiché per effetto della chiamata alle armi dei
lavoratori i rapporti di lavoro devono ritenersi definitivamente
chiusi - come del resto riconosce lo stesso giudice a quo
nell'ordinanza di rimessione - deve tuttavia escludersi che sui
rapporti da considerarsi ormai esauriti alla stregua della normativa
all'epoca vigente possa avere incidenza la normativa posta sia dal
d.l. lgt. n. 303 del 1946, sia dall'art. 52, secondo comma, Cost.;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati profili
diversi da quelli esaminati dalla Corte nella citata sentenza;
che, infine, secondo il consolidato orientamento della Corte, è
inammissibile la questione di legittimità costituzionale di norme
dell'ordinamento corporativo (v. sentt. nn. 1 del 1963, 76 del 1969,
72 del 1971, 246 del 1974);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2111 cod. civ. e 19 del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria meccanica,
metallurgica ed affine del 30 luglio 1936, sollevata, in riferimento
all'art. 52, secondo comma, Cost., dal Pretore di Legnano con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte