Ordinanza n. 343/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 133/1998
- art. 2legge 133/1998
usata come parametro
citata
- art. 107Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o
destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali), promosso con ordinanza emessa il 10 settembre
1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione
staccata di Catania, sul ricorso proposto da Fazi Maria Gabriella
contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 742 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 settembre 1999, il Tribunale
amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
e 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati
trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione
delle tabelle infradistrettuali), "nella parte in cui limitano i
previsti incentivi a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio nelle
sedi disagiate, provenienti da un'altra regione e da una distanza
superiore ai centocinquanta chilometri";
che il giudice a quo premette, in punto di fatto, che la
ricorrente, magistrato di tribunale trasferito, su domanda, dalla
Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Enna alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, aveva
richiesto, con istanza dell'11 maggio 1999, al Ministero di grazia e
giustizia, il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 2 della
predetta legge, in quanto la nuova sede di servizio risultava inclusa
fra quelle "disagiate";
che l'ordinanza, sull'assunto che la ratio della disciplina
posta dalla legge n. 133 del 1998 sia quella dell'attribuzione di
incentivi in ragione della "sussistenza di particolari difficoltà
nello svolgimento della ordinaria attività giudiziaria, imputabile
alla elevata quantità ed alla particolare difficoltà degli affari
trattati", ritiene contraria al principio dell'art. 3 della
Costituzione l'irragionevole discriminazione nei confronti dei
magistrati trasferiti nelle sedi disagiate a domanda, nonché
provenienti da sedi poste nelle vicinanze;
che, in particolare, ad avviso del rimettente, l'esistenza o
meno della domanda di trasferimento, come pure la distanza della
precedente sede di servizio da quella disagiata, non sono elementi
idonei a far venire meno l'identica natura del servizio prestato da
magistrati appartenenti al medesimo ruolo della magistratura
ordinaria;
che, al riguardo, secondo il giudice a quo va, da un lato,
considerato che, anche per il trasferimento di ufficio, stante il
principio stabilito dall'art. 107 della Costituzione, occorre
generalmente il previo consenso dell'interessato e, dall'altro, che
gli incentivi riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio in sedi
disagiate hanno natura retributiva, in quanto sono corrisposti con
continuità, raccordandosi, peraltro, proprio al carattere
maggiormente disagevole dell'attività svolta nelle predette sedi;
che il principio di eguaglianza risulterebbe violato, secondo
l'ordinanza, anche sotto il profilo del diverso trattamento economico
stabilito dalla legge per il personale dipendente dal Ministero degli
affari esteri destinato alle c.d. residenze disagiate, ai sensi
dell'art. 144 del d.P.R. n. 18 del 1967, ipotesi in riferimento alla
quale il legislatore non pone alcuna distinzione, per i destinatari
dei benefici economici previsti, a seconda che siano o meno
trasferiti d'ufficio, ovvero in funzione della distanza della sede di
provenienza;
che, secondo il rimettente, il diverso trattamento, sotto il
profilo della retribuzione, fra magistrati appartenenti al medesimo
ruolo ed incaricati di identiche funzioni, comporterebbe violazione
anche dell'art. 36 della Costituzione;
che, infine, le norme denunciate sarebbero lesive del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione, stabilito
dall'art. 97 della Costituzione, inteso come criterio di congruenza e
non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al
fine perseguito dal legislatore;
che, sotto quest'ultimo profilo, sarebbe incongruo, secondo
il giudice a quo, escludere dalla fruizione dei previsti benefici i
magistrati che espressamente chiedano di essere destinati nelle sedi
disagiate, nonostante che siano tenuti ad un periodo di permanenza
nelle sedi stesse superiore rispetto a quello previsto per i
magistrati trasferiti d'ufficio;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di
infondatezza della sollevata questione.
Considerato che la denunciata disciplina persegue il fine di
ovviare alla situazione di carenza dei magistrati in sedi
giudiziarie, c.d. disagiate, individuate annualmente dal Consiglio
superiore della magistratura tra quelle che si trovino in una delle
regioni indicate dalla legge (Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna), ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi
a concorso nell'ultima pubblicazione, e che, inoltre, presentino
almeno due dei requisiti del pari indicati dalla legge; e cioè
vacanze superiori al 15 per cento dell'organico, elevato numero di
affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla
criminalità organizzata ed elevato numero di affari civili in
rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organici;
che tale fine viene perseguito dalla legge attraverso il
riconoscimento di incentivi sia di carattere economico, rappresentati
dalla particolare indennità prevista dall'art. 2, sia di natura
giuridica, consistenti in una più vantaggiosa valutazione del
servizio prestato, ai fini dell'assegnazione a successive sedi;
che non appare irragionevole che detto peculiare trattamento
sia riservato ai magistrati trasferiti d'ufficio, posto che,
nell'ambito del procedimento di copertura dei posti vacanti, è
proprio la mancanza di domande a fungere da elemento indicativo di
sedi in cui nessuno aspira a trasferirsi sua sponte e a realizzare,
quindi, le premesse per l'operatività del meccanismo degli
incentivi;
che, al tempo stesso, la prevista acquisizione del consenso o
disponibilità del magistrato ripete la sua ragione di essere, nel
quadro delle particolari garanzie riservate al medesimo (art. 107
della Costituzione), dalla opportunità di prevenire eventuali
contestazioni nei confronti del provvedimento di trasferimento;
che quanto, invece, al già specificato criterio geografico,
di preferenza per i magistrati che provengono, secondo il dettato
legislativo, da regioni diverse da quelle nelle quali si trovino le
sedi disagiate e da una distanza, eccezione fatta per la Sardegna,
superiore ai 150 chilometri, esso trova spiegazione nella finalità
di accrescere in dette sedi il numero di magistrati complessivamente
in servizio, sul presupposto che trasferimenti da distanza inferiore
o nell'ambito della stessa Regione finirebbero, invece, per
determinare scoperture in uffici parimenti sensibili;
che, peraltro, il principio di uguaglianza non può reputarsi
inciso nemmeno per effetto del trattamento riservato dal legislatore
ai dipendenti di altre amministrazioni, in particolare al personale
del Ministero degli affari esteri destinato alle c.d. residenze
disagiate, trattandosi di situazioni non omogenee e, quindi, tra loro
non comparabili;
che non sussiste neppure l'asserita lesione dell'art. 36
della Costituzione, in quanto, a prescindere dalla natura
risarcitoria o retributiva della indennità corrisposta per il
trasferimento d'ufficio nella sede disagiata, non si può negare al
legislatore, nel rispetto del limite costituzionale della necessaria
adeguatezza della retribuzione a garantire a tutti una esistenza
libera e dignitosa, la facoltà di prevedere, allorché sussistano
specifiche esigenze, un diverso e più vantaggioso trattamento
economico riservato solo a taluni degli appartenenti ad una certa
categoria di soggetti;
che, una volta acclarata la non irragionevolezza delle
denunciate disposizioni, non può reputarsi vulnerato neanche il
parametro dell'art. 97 della Costituzione, tenuto conto, altresì,
che le norme in esame, lungi dal disattendere l'obiettivo del buon
andamento nell'organizzazione degli uffici, mirano proprio alla sua
realizzazione, proponendosi di ovviare alla constatata difficoltà di
ricoprire le sedi di cui trattasi;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 4 maggio
1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati
d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte