Ordinanza n. 344/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 657 cod.
proc. civ. e 3 legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni
degli immobili urbani), promossi con ordinanze emesse il 2 e 8 febbraio
1984 dal Pretore di Nuoro e 15 maggio 1984 dal Pretore di Foligno,
iscritte ai nn. 314, 404 e 872 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 238 e 266 dell'anno 1984
e n. 7 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Deiana Rosa e Farci Luigi e avente ad oggetto licenza per finita
locazione, il Pretore di Nuoro con ordinanza del 2 febbraio 1984 (reg.
ord. n. 314 del 1984) sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 657 cod. proc. civ. in riferimento all'art. 3
Cost.;
che secondo il Pretore la norma impugnata, in quanto consente al
locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo senza
dover provare un giustificato motivo, porrebbe i locatori di immobili
abitativi in posizione ingiustificatamente più favorevole rispetto
agli altri "che agiscono per necessità ai sensi degli artt. 29 e 59
della l. 27 luglio 1978 n. 392, con conseguente disparità di
trattamento sia tra locatori, sia tra conduttori";
che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con
ordinanza dell'8 febbraio 1984 (reg. ord. n. 404/1984) emessa nel
procedimento civile vertente tra Corda Anna Rosa e Solinas Giovanni
Santo;
che analoga questione veniva sollevata dal Pretore di Foligno con
ordinanza del 15 maggio 1984 (reg. ord. n. 872/1984), nella quale la
facoltà del locatore di fruire della cessazione del contratto senza
dover addurre una giusta causa (il Pretore impugnava l'art. 3 legge n.
392 del 1978) veniva ritenuta in contrasto con gli artt. 2
(contrarietà al principio di solidarietà sociale), 3 (disparità di
trattamento tra conduttori di immobili abitativi e non), 41 e 42
(contrarietà al principio di funzione sociale dell'iniziativa
economica e della proprietà privata) Cost.;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva
richiamando la sent. n. 252 del 1983.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per l'identità
dell'oggetto;
che le questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 28
luglio 1983 n. 252, nella quale si è rilevato che la previsione, di
cui agli artt. 1, 3, 58 e 65 l. n. 392 del 1978, della locazione
abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente
diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla
scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non
contrasta né col principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.,
né col principio di eguaglianza tra locatori, o conduttori, di
immobili abitativi e non (questi ultimi abilitati a giovarsi della
cessazione del rapporto solo per i motivi di cui all'art. 29 l. cit.);
che nella stessa sentenza è stato escluso altresì il contrasto
tra le dette norme della l. n. 392 del 1978 e gli artt. 41 e 42 Cost.;
che l'art. 59 l. cit. appare invocato dal Pretore di Nuoro
manifestamente fuor di proposito, in quanto esso disciplina la
cessazione di alcuni rapporti locativi (quelli già sottoposti a
proroga legale) prima della scadenza;
che, sempre nella citata sentenza, le sopra dette questioni, poste
con riferimento all'art. 657 cod. proc. civ., sono state dichiarate
infondate poiché non costituivano che la ripetizione di quanto già
dedotto sul piano del diritto sostanziale;
che la Corte ha anche emesso sulle stesse questioni una successiva
ordinanza di manifesta infondatezza (n. 216 del 1984).
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 657 cod. proc. civ. e 3 l. 27 luglio 1978
n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Nuoro
e di Foligno con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già
decisa con la sent. n. 252 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte