Ordinanza n. 345/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/07/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2777Codice civile
- art. 2751-bisCodice civile
- art. 32legge 219/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 11,
del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi
per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982), promosso con ordinanza emessa il 19 aprile
2001 dal Tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed altro
ed il Fallimento EDI SUD S.p.a., iscritta al n. 661 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza in data 4 maggio 2001, il Tribunale di
Potenza, nel corso di una controversia di opposizione allo stato
passivo del Fallimento della Edi Sud S.p.a., promossa dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero
delle finanze avverso la curatela fallimentare, ha sollevato, in
riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982), "nella parte in cui non prevede che il
diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto
dall'art. 2751-bis" del codice civile;
che il rimettente riferisce che l'opposizione è stata
proposta avverso il decreto, con cui il giudice delegato aveva
respinto - "per insufficiente documentazione del credito ed in
particolare [per] mancanza di prova della rituale notifica delle
ingiunzioni di pagamento" - la domanda di insinuazione nel passivo
fallimentare, proposta dall'Ufficio del registro di Potenza per il
recupero dei contributi erogati alla società fallita ai sensi
dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75,
recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del 1981) dai quali essa era
stata dichiarata decaduta;
che il rimettente (dato atto che le amministrazioni opponenti
ne hanno contestato la fondatezza) afferma la rilevanza della
sollevata questione "in vista di una corretta graduazione dei
privilegi in sede di rinvio";
che, ad avviso del rimettente, la questione non è
manifestamente infondata, in quanto il privilegio riconosciuto dalla
norma impugnata apporterebbe all'ordine dei privilegi previsto
dall'art. 2777 cod. civ., nel testo modificato dalla legge 29 luglio
1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile
1969, n. 153, in materia di privilegi), una deroga irragionevole,
essendo posposto solo a quello per spese di giustizia e non anche ai
privilegi relativi ai crediti per retribuzioni menzionati
dall'art. 2751-bis cod. civ., che lo stesso art. 2777 considera come
collocabili a preferenza di ogni altro credito, con conseguente
violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e
del principio della proporzionalità e sufficienza della retribuzione
di cui all'art. 36 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, eccependo
l'inammissibilità della questione, essendo il tema della
collocazione del privilegio estraneo all'oggetto del giudizio di
accertamento del passivo fallimentare, e comunque la sua infondatezza
nel merito.
Considerato che la questione di legittimità costituzionale è
stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla
formazione dello stato passivo, e particolarmente in un giudizio di
impugnazione del diniego di ammissione di un credito al passivo;
che in tale fase viene in considerazione soltanto l'eventuale
esistenza di una causa di prelazione, e segnatamente di un privilegio
inerente al credito della cui ammissione si discute, ma non anche il
diverso problema del grado della causa di prelazione, e quindi della
collocazione del privilegio in esame rispetto ad altri privilegi;
che soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione
del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema
dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente
derivino dal concorso con altri crediti ammessi;
che, pertanto, la questione posta dall'ordinanza di
rimessione - concernendo una norma della quale il rimettente non deve
allo stato fare applicazione - è priva di rilevanza e deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Testo unico delle leggi per gli
interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio
1981 e del marzo 1982), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e
36 della Costituzione, dal Tribunale di Potenza, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte