Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Fallimento - Passivo fallimentare - Ordine dei privilegi a favore dei crediti ammessi (riferito, nella specie, a crediti per retribuzioni e a crediti per contributi concessi per evento sismico) - Questione sollevata in una fase (quella di ammissione dei crediti allo stato passivo) in cui non deve farsi applicazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 39, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che nella procedura fallimentare il diritto alla restituzione dei contributi è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia e di quello previsto dall'art. 2751-bis del codice civile. Infatti la questione è stata sollevata nella fase della procedura fallimentare diretta alla formazione dello stato passivo, mentre soltanto nella fase successiva, dedicata all'approvazione del progetto di riparto dell'attivo, acquista rilevanza il problema dei limiti che alla soddisfazione di ciascun credito eventualmente derivino dal concorso con altri crediti ammessi; sicché la questione, concernendo una norma della quale il rimettente non deve allo stato fare applicazione, è priva di rilevanza.
Riguarda ancheart. 2751-bis Codice civileart. 39 Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.
Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Crediti per provvigioni e indennità - Provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia - Ritenuta natura privilegiata dei crediti, oltreche' delle persone fisiche, anche delle societa' di capitali che svolgono attività di agenzia - Denunciata irragionevolezza della previsione, con disparita' di trattamento rispetto agli imprenditori privi di analoga garanzia - Possibilità di una diversa lettura, conforme a costituzione, della norma denunciata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-'bis' n. 3 e 2777 comma 2, lett. b), cod. civ., sollevata sul presupposto interpretativo che dette norme attribuiscano natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualita' rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti, di tal natura, vantati da societa' di capitali, svolgente attivita' di agenzia). Infatti - posto che l'art. 2751-'bis' e' stato introdotto nel codice civile dall'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426 allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quella gia' riconosciuta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 cod. civ.; che, pertanto, la 'ratio' dell'intero articolo 2751-'bis' cod. civ. e' quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attivita' lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, percio', destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore; e che l'assimilazione, quanto ai privilegi, delle societa' di capitale comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di eguaglianza - alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla 'ratio legis' e di quello, secondo cui tra piu' significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non riferibilita' ai crediti delle societa' di capitale, per la diversita' causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, restando con cio' appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione.
sentenza 1/2000massima n. 25059 Riguarda ancheart. 2778 Codice civileart. 2 legge 426/1975
PRIVILEGI - CREDITI DI LAVORATORI DIPENDENTI (PER RETRIBUZIONE E INDENNITA' DI FINE RAPPORTO) E PER COMPENSI DI LAVORO PROFESSIONALE - COLLOCAZIONE PREFERENZIALE RISPETTO AI CREDITI IPOTECARI SUL PREZZO RICAVATO DALLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI DEL DEBITORE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE PER LA SUA FUNZIONE ALIMENTARE RICOMPRESO FRA I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PROSPETTAZIONE DI UN NON CONSENTITO INTERVENTO ADDITIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Una sentenza (come quella prospettata nel caso dal giudice delegato a fallimento che, in sede del riparto di attivo presentato dal curatore, ha sollevato la questione) dichiarativa della illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., nella parte in cui non attribuiscono ai crediti previsti dall'art. 2751 bis, nn. 1 e 2, cod. civ. una collocazione preferenziale rispetto ai crediti ipotecari sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili del debitore, comporterebbe l'attribuzione a tali crediti - gia' muniti di privilegio generale sui mobili - di un privilegio generale sugli immobili, in contrasto con il principio dell'art. 2746 (non compreso tra le norme impugnate) che ne esclude la possibilita'. Tale pronuncia, inoltre, da un lato lascerebbe imprecisati i rapporti - di precedenza o postergazione o concorrenza - del nuovo privilegio con i privilegi speciali costituiti su determinati immobili e, dall'altro, sarebbe incompatibile col requisito della previa esecuzione infruttuosa sui mobili previsto dall'art. 2776. La innovazione richiesta dal giudice a quo eccede quindi largamente i poteri della Corte costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.)
Riguarda ancheart. 2776 Codice civileart. 2748 Codice civile
PRIVILEGI - CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA RELATIVE A PROCEDIMENTI CONSERVATIVI O ESECUTIVI - PRIVILEGIO SPECIALE SUI BENI, MOBILI O IMMOBILI, OGGETTO DI TALI PROCEDIMENTI - EFFICACIA - LIMITI - ECCEZIONE AL PRINCIPIO DELLA IMPOSSIBILITA' DI PRIVILEGI GENERALI SUI BENI IMMOBILI - ESCLUSIONE - SPESE DI GIUSTIZIA INERENTI A PROCEDURE FALLIMENTARI - PRIORITA' NEL RIPARTO DELL'ATTIVO, MA NON IN VIRTU' DI PRIVILEGIO GENERALE SUI BENI DEL FALLITO - FATTISPECIE.
I crediti per spese di giustizia menzionati dall'art. 2777, primo comma, cod. civ., relativi a procedimenti conservativi o esecutivi precedentemente esperiti contro il debitore, sono garantiti da un privilegio speciale sui beni, mobili o immobili, oggetto di tali procedimenti, privilegio che solo sul prezzo ricavato dalla vendita di questi beni si colloca con un grado poziore anche rispetto ai crediti pignoratizi o ipotecari. Pertanto solo in base ad una non corretta interpretazione dell'indicato art. 2777, primo comma, puo' sostenersi che esso porti eccezione al principio dell'art. 2746 cod. civ. (ved. massima A), che esclude la possibilita' di privilegi generali sui beni immobili. A loro volta le spese di giustizia inerenti alla procedura fallimentare sono si' soddisfatte per prime sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, ma non in virtu' di un privilegio generale su tutti i beni del fallito, bensi' in quanto debiti della massa pagabili (art. 111, primo comma, n. 1, legge fallim.) in via di prededuzione. (Principi affermati dalla Corte a confutazione di argomenti addotti dal giudice a quo nel sollevare, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, secondo comma, 2776 e 2777 cod.civ., di cui alla massima A).
Riguarda ancheart. 2746 Codice civileart. 111 r.d. 167/1942art. 2755 Codice civileart. 2770 Codice civile
PRIVILEGIO - CREDITI PER SPESE DI GIUSTIZIA - ATTI CONSERVATIVI COMPIUTI IN SEDE CIVILE - PREFERENZA RISPETTO AI CREDITI PIGNORATIZI - CREDITI DIPENDENTI DA REATO, GARANTITI DA ATTI CONSERVATIVI IN SEDE PENALE - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.CIV., ARTT. 2748, 2755, 2777. - COST., ART. 3.
Non ricorre omogeneita` tra crediti per spese di giustizia relative ad atti conservativi compiuti in sede civile (art. 2755 cod.civ.) e crediti dipendenti da reato, garantiti da sequestro in sede penale (art. 617, cod.proc.pen.): legittimamente, quindi, solo ai primi e` assicurata preferenza rispetto al credito pignoratizio. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 cod.civ.).
sentenza 7/1988massima n. 10169 Riguarda ancheart. 2748 Codice civileart. 2755 Codice civile
IMPOSTE E TASSE - LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 426 - ORDINE DEI CREDITI.
La legge 29 luglio 1975, n. 426 - entrata in vigore nel corso di questo giudizio e applicabile anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente - ha modificato l'ordine dei privilegi stabilito dal codice, affermando, nella nuova formula, la stessa salvezza concernente i privilegi indicati nell'art. 2777 codice medesimo. Non e' stata, quindi alterata la posizione - "potiore" rispetto a quella dei crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ora collocati al n. 1 dell'art. 2778 c.c.) - dei crediti dichiarati da leggi speciali genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti dal citato art. 2777 c.c., come gia' ebbe ad affermare la Corte di cassazione con riguardo all'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato dall'art. 16 legge 29 luglio 1975, n. 426. Alla stregua di tale disciplina - anteriore ed attuale - va considerato che il diritto di surroga dell'esattore previsto dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di legge, nei casi concreti. Neppure nei casi in cui il credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello previsto nel n. 1 dell'art. 2778 c.c. e' ammessa una indagine preliminare circa la prevedibile possibilita' di soddisfacimento, in concreto, del credito tributario.
Riguarda ancheart. 16 legge 426/1975art. 66 legge 153/1969art. 2778 Codice civileart. 205 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.