Ordinanza n. 349/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3,
del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 409, comma 2,
dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre
2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 830 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Torino solleva, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 410, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione
all'art. 409, comma 2, dello stesso codice, "nella parte in cui non
prevede che l'udienza camerale, a seguito di opposizione della parte
offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, si
svolga in contraddittorio con la persona a cui la parte offesa in
querela ha attribuito la commissione di reati";
che il giudice rimettente, dopo aver dato conto della vicenda
oggetto del procedimento a quo (una persona aveva proposto querela
nei confronti del medico di guardia di un ospedale per lesioni
colpose, denunciando anche la "violazione dell'art. 476 c.p.", in
quanto il personale sanitario del nosocomio avrebbe - nella
attestazione dell'intervento operato - taciuto fatti reputati
rilevanti), ha precisato che il procedimento stesso "veniva trattato
dal p.m. come contro ignoti (anche se era facilmente identificabile
il medico querelato) e dava luogo ad indagini soltanto per le lesioni
colpose " lamentate dalla parte offesa;
che, all'esito di tali indagini, il pubblico ministero
formulava richiesta di archiviazione in ordine alla quale la parte
offesa proponeva tempestiva opposizione, sicché - puntualizza il
giudice a quo - dovendo fissare udienza camerale a norma degli
artt. 410, comma 3, e 409, comma 2, cod. proc. pen. "con
provvedimento interlocutorio...restituiva il fascicolo al p.m.
perché individuasse il medico che aveva visitato" la parte offesa:
provvedimento, quest'ultimo, che veniva però - a seguito del ricorso
del pubblico ministero - annullato per abnormità dalla Corte di
cassazione, la quale affermava che il "g.i.p. non ha alternative
rispetto all'obbligo di fissare immediatamente l'udienza camerale con
la sola partecipazione di p.m. ed opponente, trattandosi di
procedimento gestito contro ignoti";
che, pertanto, alla stregua della riferita interpretazione
della Corte di cassazione, vincolante nel procedimento a quo, il
rimettente intravede un contrasto della normativa impugnata rispetto
all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto
risulterebbero in concreto vanificati il principio secondo cui il
processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, e quello
secondo cui la persona accusata deve essere informata nel più breve
tempo possibile dell'accusa elevata a suo carico.
Considerato che nella specie il giudice a quo lamenta la
circostanza che, in sede di opposizione alla richiesta di
archiviazione, non sia chiamata a partecipare alla udienza camerale
la persona cui i reati sono attribuiti dal querelante, malgrado si
tratti di persona agevolmente identificabile;
che una simile doglianza - frutto, in sé, della patologica
gestione delle indagini, il cui corretto andamento presuppone,
contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, la pronta
identificazione ed iscrizione del nominativo cui i reati sono
attribuiti nel registro di cui all'art. 335 del codice di rito, con
tutte le conseguenze che da ciò scaturiscono - è priva di qualsiasi
risalto costituzionale, giacché la udienza camerale da celebrarsi
non può che essere finalizzata proprio a permettere le ulteriori
indagini, volte a consentire l'esatta individuazione della persona
(identificabile ma non ancora identificata) cui i fatti possono
essere in via di accusa contestati;
che, pertanto, la richiesta pronuncia additiva - tesa a
consentire la partecipazione alla udienza della "persona a cui la
parte offesa in querela ha attribuito la commissione di reati" -
nulla aggiungerebbe (proprio perché si tratta di soggetto non ancora
identificato) a quanto il giudice rimettente è chiamato a compiere,
in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Corte di
cassazione nel procedimento a quo;
che, di conseguenza, la questione di legittimità
costituzionale come sopra proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 410, comma 3, del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 409, comma 2, dello stesso
codice, sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:349 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte