Ordinanza n. 35/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 73Legge sull’equo canone
- art. 1-bisd.l. 21/1979
usata come parametro
citata
- art. 69legge 93/1979
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 73
della legge 27 luglio 1978, n. 392, così come modificato dall'art. 1
bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21 (Equo canone), promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 marzo 1980 dal Pretore di Fermo nel
procedimento civile vertente tra Monti Umberto ed altra e Angelici
Sandro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 dell'anno 1980;
2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari
nel procedimento civile vertente tra Grisolia Francesco ed altri e
Fraternale Antonio, iscritta al n. 830 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno
1981;
3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1980 dal Pretore di Castrovillari
nel procedimento civile vertente tra Filardi Francesco e S.p.a. R.A.S.,
iscritta al n. 831 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. R.A.S. nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Pretore di Fermo, con ordinanza del 3 marzo 1980, e
il Pretore di Castrovillari, con due ordinanze di identico contenuto
emesse il 21 ottobre 1980, hanno sollevato, in riferimento agli artt.
3, 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 73
della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificato dall'art. 1 bis del
decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo
1979, n. 93, nella parte in cui prevede l'obbligo del locatore di
corrispondere al conduttore l'indennità per avviamento commerciale, a
norma dell'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, "anche
nei casi in cui l'importo di essa può superare l'ammontare del canone
percepito dallo stesso locatore" e "persino in ipotesi di necessità
del locatore di destinare l'immobile ad attività propria o dei
congiunti di cui all'art. 29, lettera b), della legge n. 392 del 1978";
che il Pretore di Fermo ha altresì sollevato, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 73
della legge n. 392 del 1978, come modificato dall'art. 1 bis del
decreto legge n. 21 del 1979, convertito con modificazioni nella legge
n. 93 del 1979, "nella parte in cui riconosce al locatore la facoltà
di recedere dalla locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo
soltanto nell'ipotesi di necessità e non anche nell'ipotesi in cui
intenda destinare l'immobile ad uso commerciale proprio";
ritenuto che i giudizi, concernendo questioni identiche o connesse.
devono essere riuniti:
considerato che la prima questione è già stata decisa con la
sentenza n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non si
trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che la seconda questione, essendo stata sollevata in presenza di
una domanda di rilascio proposta dal locatore per "sopravvenuta
necessità di destinare l'immobile ad uso proprio", necessità non
esclusa dal Pretore, si rivela del tutto ininfluente per la definizione
del giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n.
392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio
1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.
93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione,
dal Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980 e dal Pretore di
Castrovillari con due ordinanze del 21 ottobre 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n.
392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio
1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.
93, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Fermo con ordinanza del 3 marzo 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte