Ordinanza n. 35/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 403Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 409Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 1legge 117/1968
- art. 2legge 117/1968
- art. 398legge 117/1968
- art. 399legge 117/1968
- art. 195r.d. 645/1936
- art. 178r.d. 645/1936
citata
- art. 191legge 103/1975
- art. 1legge 103/1975
- art. 195legge 117/1968
- art. 6legge 775/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e
334 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), i primi tre nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975 n. 103; degli artt. 191, primo comma, n.
2, 403, primo comma e 409, primo comma, stesso d.P.R. promossi con
ordinanze emesse il 22 settembre 1984 dal Pretore di Pergine
Valsugana, il 6 maggio 1985 dal Pretore di Pistoia, il 25 febbraio
1985 dal Tribunale di Torino, il 5 novembre 1985 dal Pretore di
Poppi, il 23 ottobre 1985 dal Pretore di Carinola, il 17 aprile 1985
dal Pretore di Mistretta, il 29 settembre 1985 dal Pretore di
Regalbuto, il 22 novembre 1985 dal Pretore di Avola (n. 3 ordd.), il
21 dicembre 1985 dal Pretore di Mirabella Eclano, il 26 novembre 1985
dal Pretore di Bari e 14 marzo 1985 dal Pretore di Donnas, iscritte
ai nn. 775 e 837 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 27, 34, 47, 76,
101, 105, 106, 107, 173, 253 e 325 del registro ordinanze 1986 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 11, 22,
25, 26, 33 e 34, prima serie speciale, anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Tribunale di Torino
ed i Pretori di Carinola, Mistretta, Regalbuto, Avola, Mirabella
Eclano, Donnas, Pistoia e Bari hanno denunciato gli artt. 183 e 195
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103;
che il Tribunale di Torino ed il Pretore di Donnas hanno esteso
l'impugnativa all'art. 1, ed i Pretori di Regalbuto, Avola, Mirabella
Eclano, Pistoia e Bari all'art. 334 del medesimo d.P.R. n. 156 del
1973;
che il Pretore di Pergine Valsugana ha impugnato gli artt. 191,
primo comma, n. 2, 403, primo comma e 409, primo comma, dello stesso
d.P.R.;
che il Pretore di Poppi ha impugnato il solo art. 195 d.P.R.
cit.;
che tutti i giudici a quibus (tranne il Pretore di Poppi) hanno
prospettato la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
argomentando che le predette disposizioni contrastino col principio
di eguaglianza in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio
senza concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di
debole potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di
questa Corte) nessuna pena è prevista per l'esercizio senza
concessione o autorizzazione di impianti per trasmissioni
radiotelevisive via etere in ambito locale: e ciò, nonostante
quest'ultima sia attività di gran lunga più rilevante, il cui
abusivo esercizio dovrebbe conseguentemente essere ritenuto più
grave;
che il Tribunale di Torino ed il Pretore di Bari hanno
ipotizzato una parallela violazione dell'art. 27 Cost.;
che il Pretore di Avola ha ritenuto violato anche l'art. 25,
secondo comma, Cost., assumendo che, dopo la sentenza n. 202 del
1976, la disposizione penale di cui al cit. art. 195 non
consentirebbe di distinguere con sufficiente certezza le fattispecie
ad essa riconducibili da quelle non costituenti reato;
che il Pretore di Pergine Valsugana ha prospettato, altresì,
la violazione dell'art. 41 Cost., norma dalla quale sarebbe tutelato
l'uso di apparecchi radioelettrici di debole potenza quando come nel
caso di specie, siano funzionali ad un'attività lavorativa;
che il solo Pretore di Poppi ha ipotizzato la vulnerazione
dell'art. 76 Cost., assumendo che il fatto previsto dal citato art.
195 era già punito, ma con la sola ammenda, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117 e che
la disposizione legislativa in base alla quale il d.P.R. 156/1973 fu
emanato (art. 6, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775)
non autorizzava l'introduzione, nel decreto delegato, di variazioni
alle norme sanzionatorie;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, eccependo la manifesta infondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato:
a) che le questioni proposte sono identiche od analoghe, talché
i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;
b) che nelle ordinanze del Tribunale di Torino e dei Pretori di
Pistoia e Bari manca il benché minimo riferimento alla fattispecie
dedotta in giudizio, ed è omessa ogni motivazione sulla rilevanza
delle questioni sollevate;
che inoltre la prima di tali ordinanze è, in punto di non
manifesta infondatezza, motivata esclusivamente per relationem;
che conseguentemente - in conformità con la consolidata
giurisprudenza di questa Corte - le questioni sollevate con le
predette ordinanze vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
c) che il riferimento, contenuto nell'ordinanza del Pretore di
Pergine Valsugana, all'art. "191, 1° comma, n. 2" del d.P.R. 156/1973
deve ritenersi frutto di mero errore materiale, atteso che detta
disposizione ha oggetto del tutto estraneo alle censure prospettate
in motivazione e che essa non contiene alcun "n. 2", a differenza del
successivo articolo 195, 1° comma, cui il giudice rimettente ha
inteso in realtà riferirsi;
che la medesima ordinanza, mentre dà ragione della lamentata
disparità di trattamento tra le ipotesi di esercizio di impianti
radiotelevisivi in ambito locale ed uso di impianti radioelettrici di
debole potenza - questo, e non altro, soggetto ad autorizzazione non
spende parola per dimostrare la rilevanza e non manifesta
infondatezza della medesima questione in quanto riferita alle
disposizioni di cui agli artt. 403, primo comma e 409, primo comma,
d.P.R. 156/1973 le quali - concernendo rispettivamente l'omessa
denuncia alle competenti autorità della detenzione di apparecchi
radiotrasmittenti e la consentita utilizzazione provvisoria di
apparecchi radioelettrici di debole potenza dietro versamento di un
canone - attengono evidentemente ad ipotesi del tutto diverse tanto
da quella che - a tenore dell'ordinanza - costituisce oggetto del
giudizio a quo ("uso di un impianto ricetrasmittente radioelettrico
di debole potenza senza le prescritte autorizzazioni") sia da quella
utilizzata come tertium comparationis;
che pertanto la questione sollevata con la predetta ordinanza,
in quanto riferita a tali disposizioni, va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che l'ulteriore questione prospettata dal Pretore di Pergine
Valsugana in riferimento all'art. 41 Cost. è manifestamente
infondata, essendosi già ribadito, nella sentenza n. 237/84, la
liceità, ed anzi la doverosità, dell'assoggettamento ad
autorizzazione dell'esercizio di impianti di telecomunicazione (cfr.
punto 5 della relativa motivazione);
d) che la questione sollevata in riferimento all'art. 76 Cost.
dal Pretore di Poppi muove da presupposti erronei, in quanto nel
testo unico di cui al d.P.R. 156/1973 le disposizioni di cui agli
artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117 sono riprodotte,
senza modificazioni sostanziali, negli artt. 398 e 399 del medesimo,
e non nell'art. 195, corrispondente invece all'art. 178 R.D. 27
febbraio 1936, n. 645;
che, comunque, come rilevato dall'Avvocatura dello Stato,
l'impugnato art. 195 vige non nel testo originario, ma in quello
sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, rispetto
al quale non può evidentemente porsi un problema di eccesso di
delega;
che conseguentemente la predetta questione va dichiarata
manifestamente infondata;
e) che la questione sollevata dal Pretore di Avola in
riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost. è del pari
manifestamente infondata, essendo evidente che l'ambito di
applicabilità di una disposizione normativa che di per sé contenga
espressioni sufficienti ad individuare con certezza il precetto - del
che lo stesso giudice a quo non dubita in riferimento al testo
dell'impugnato art. 195 - ben può essere delimitato in forza di
altre fonti dotate della forza cogente all'uopo necessaria (quali,
nella specie, la citata sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte),
senza che perciò ne risulti violato il suddetto disposto
costituzionale;
f) che questioni sostanzialmente identiche a quelle, residue,
prospettate in riferimento all'art. 3 Cost. sono già state
dichiarate infondate con la sentenza n. 237 del 1984, in base
all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene
invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,
assumendo la situazione anomala, determinata dalla inerzia del
legislatore dopo la sentenza n. 202 del 1976 di questa Corte, come
metro di legittimità della regola generale, di cui alla normativa
denunziata, che vuole l'installazione e l'esercizio degli impianti di
telecomunicazione subordinati alla concessione o all'autorizzazione
governativa";
che le stesse questioni sono state poi dichiarate
manifestamente infondate, in relazione all'art. 3 Cost., con
successive ordinanze nn. 23, 77, 294/85 e 91/86;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo sostituito con l'art.
45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - sollevate dal Tribunale di
Torino e dai Pretori di Pistoia e Bari con le ordinanze indicate in
epigrafe (r.o 27/86, 837/85, 253/86);
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 403, primo comma e 409, primo
comma del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 sollevata dal Pretore di
Pergine Valsugana con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 775/85);
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 183, 195 e 334 del d.P.R.
29 marzo 1973, n. 156 - i primi tre nel testo come sopra sostituito -
sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 41 e 76 Cost. dai Pretori
di Pergine Valsugana, Carinola, Mistretta, Regalbuto, Avola,
Mirabella Eclano, Donnas e Poppi con le ordinanze indicate in
epigrafe (r.o. 775/85, 47, 76, 101, da 105 a 107, 173, 325 e 34 del
1986).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte