Ordinanza n. 350/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 4legge 251/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 213 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) e dell'art. 21 della legge 10 maggio 1982, n. 251
(Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali), in relazione all'art. 4 della stessa
legge, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Pretore di
Chiavari, iscritta al n. 1077 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 bis
dell'anno 1985;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Alberto Canale,
coltivatore diretto, nei confronti dell'I.N.A.I.L. per ottenere il
pagamento dell'indennità temporanea assoluta relativa ad un
infortunio sul lavoro dallo stesso subito, il Pretore di Chiavari,
con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 (R.O. n. 1077/84), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 e 21 della legge 10 maggio 1982 n. 251 nella parte in cui
escludono il diritto a percepire la detta indennità per i
proprietari, i mezzadri, gli affittuari e le loro mogli e i figli,
riconoscendola, invece, agli altri lavoratori agricoli;
che l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, ha concluso per la
infondatezza della questione perché le situazioni messe a confronto
sono del tutto differenti, mentre la scelta operata successivamente
dal legislatore con la legge n. 251 del 1982 non è sindacabile
perché discrezionale e si pone come espressione della mutata
situazione economico-sociale;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 221 del 1985, ha
già ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale
della stessa norma ora censurata in riferimento agli art. 3 e 38
Cost. nella parte in cui non comprende tra gli aventi diritto
all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta i
lavoratori autonomi e gli assimilati rispetto ai lavoratori agricoli
dipendenti o subordinati, considerando giustificata la diversità
sussistente tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati in
quanto per questi ultimi l'infortunio incide direttamente sul
salario, costituente per loro l'unico mezzo di sostentamento è
perciò sostituito dalla indennità, mentre per gli altri
l'infortunio incide sul reddito annuale al cui conseguimento,
peraltro, concorre il nucleo familiare;
che è demandata al legislatore la scelta dei tempi e dei modi
per l'attuazione della completa parificazione delle situazioni che
fino ad un certo momento (fino, cioè, alla emanazione della legge n.
251 del 1982) potevano apparire tali da giustificare ragionevolmente
la diversità di trattamento e che tanto più è insindacabile la
scelta discrezionale del legislatore in quanto importa impegni
finanziari di bilancio;
che pertanto la questione in esame rientra nella decisione
richiamata che non si ha motivo di modificare non essendo stati
apportati in contrario nuovi validi argomenti, per cui essa appare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e 21
della legge 21 maggio 1982 n. 251, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Chiavari con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte