Ordinanza n. 350/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/10/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 407 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio
1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Roma nel procedimento penale a carico di De Megni Augusto ed altri,
iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma, nel premettere di essere stato investito della
decisione in ordine ad una richiesta di proroga del termine per le
indagini preliminari formulata dal pubblico ministero nell'ambito di
un procedimento a suo tempo trasmesso per competenza da altra procura
della Repubblica, ha richiamato una sentenza della Corte di
cassazione (Sez. V, 25 ottobre 1991, Borrello) nella quale si è fra
l'altro affermato che il termine di durata massima delle indagini
preliminari, stabilito dall'art. 407 del codice di procedura penale,
rappresenta una "norma di chiusura", sicché, a differenza di quanto
è stabilito negli artt. 405 e 406 del codice di rito, ai fini del
relativo computo occorre dar rilievo "all'iscrizione della notizia di
reato precedentemente avvenuta in registri diversi da quello del p.m.
che in atto procede", osservando a tal proposito il rimettente come
il sistema così delineato presenti "una sua coerenza, quanto meno
dal punto di vista delle norme processuali", tanto da rendere quella
interpretazione come "l'unica possibile";
che alla stregua dei riferiti rilievi il giudice a quo solleva
questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 407 cod.
proc. pen., nella parte in cui non consente al pubblico ministero
destinatario di un procedimento a lui trasmesso per competenza
territoriale, di usufruire dei termini massimi decorrenti dalla data
della nuova iscrizione nel registro degli indagati del pubblico
ministero successivamente individuato come competente, denunciando la
violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, in quanto per il
pubblico ministero tardivamente investito verrebbe ad essere
vanificato l'obbligo "di esercitare l'azione penale nei termini a lui
spettanti e non utilizzati, per situazioni all'ufficio procedente del
tutto estranee, con conseguente irrazionalità di tutto il sistema";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e
comunque infondata";
Considerato che questa Corte, dopo aver riconosciuto in linea
generale la legittimità della previsione di termini alle indagini
preliminari, affermando che la relativa disciplina risponde alla
duplice esigenza di imprimere tempestività alle investigazioni e di
contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a
tali indagini è assoggettato (v. sentenza n. 174 del 1992), ha avuto
modo in più occasioni di puntualizzare che la previsione di
specifici limiti cronologici, e la correlativa sanzione
d'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti dopo la scadenza
dei termini, si raccorda intimamente alle finalità stesse della
attività di indagine, la quale, lungi dal riprodurre quella funzione
"preparatoria" del processo che caratterizzava la fase istruttoria
del codice di rito previgente, è destinata unicamente a consentire
al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti
all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.), con l'ovvio
corollario che la tendenziale completezza delle indagini (v. sentenza
n. 88 del 1991), evocata dall'art. 358 del codice di procedura
penale, viene funzionalmente a correlarsi non al compimento di tutti
gli atti "necessari per l'accertamento della verità", secondo
l'ampia enunciazione che compariva nell'art. 299 del codice
abrogato, ma al ben più circoscritto ambito che ruota attorno alla
scelta se esercitare o meno l'azione penale;
che alla luce di siffatte considerazioni si è quindi ritenuto
che non v'è alcuna contraddizione logica tra la previsione di un
termine entro il quale deve essere portata a compimento l'attività
di indagine e il precetto sancito dall'art. 112 della Costituzione,
non essendo quel termine, in sé e per sé considerato, un fattore
che sempre e comunque sia astrattamente idoneo a turbare le
determinazioni che il pubblico ministero è chiamato ad assumere al
suo spirare, cosicché l'eventuale necessità di svolgere ulteriori
atti di investigazione viene a profilarsi unicamente come ipotesi di
mero fatto che, per un verso, non impedisce allo stesso pubblico
ministero di stabilire, allo stato delle indagini svolte, se
esercitare o meno l'azione penale, mentre, sotto altro profilo, può
rinvenire adeguato soddisfacimento, a seconda delle scelte operate, o
nella riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 del codice di
procedura penale o nella attività integrativa di indagine che l'art.
430 consente di compiere anche dopo l'emissione del decreto che
dispone il giudizio;
che, d'altra parte, va riservata alle discrezionali scelte del
legislatore l'individuazione degli opportuni strumenti processuali in
base ai quali consentire la prosecuzione delle indagini, nelle
eccezionali ipotesi in cui sia risultato impossibile portarle a
compimento entro il termine massimo previsto dalla legge (v.
ordinanze n. 239 del 1994 e n. 48 del 1993);
che dalla interpretazione della norma impugnata cui il giudice a
quo mostra di aderire non scaturisce, dunque, né la violazione del
principio di obbligatorietà dell'azione penale né la dedotta
"irrazionalità" del sistema, avuto riguardo alla coerenza che la
disciplina oggetto di impugnativa presenta rispetto alle finalità
che la stessa è chiamata a soddisfare, nel quadro di un istituto che
questa Corte ha già ritenuto immune da censure sul piano
costituzionale;
e che pertanto la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 407 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte