Ordinanza n. 351/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/11/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 709Codice di procedura civile
- art. 4legge 74/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli art. 4, commi quinto, sesto e settimo (recte: comma ottavo)
della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della
legge 6 marzo 1987, n. 74 nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167
del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il
29 settembre 1999 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile
vertente tra Bagnasco Nadia e Malpeli Rolando, iscritta al n. 109 del
registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, a seguito di separazione consensuale, era stato
promosso nel 1997 giudizio per ottenere la pronunzia di cessazione
degli effetti civili del matrimonio;
che, fissata l'udienza presidenziale del 26 novembre 1997, il
relativo decreto veniva notificato alla residenza in Kenya del
coniuge convenuto;
che il Presidente del Tribunale, in presenza della sola parte
attrice, aveva nominato il giudice istruttore, fissando l'udienza di
comparizione davanti a questo, con termine per la notifica del
verbale al convenuto;
che successivamente, all'udienza del 20 luglio 1999, avendo
la parte ricorrente dedotto che tale notifica non era prevista dalla
legge, la medesima era stata ammessa a precisare le conclusioni e la
causa trattenuta in decisione;
che il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli
articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 4, commi quinto, sesto e settimo (recte:
comma ottavo) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei
casi di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato
dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli
115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile;
che il rimettente rileva di aver sempre seguito la tesi
tradizionale della struttura bifasica del procedimento di divorzio,
secondo cui al coniuge non comparso all'udienza presidenziale deve
essere notificato il provvedimento che fissa l'udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore, dovendosi ritenere che
solo tale udienza segni l'inizio della vera e propria fase di
cognizione, con la completezza delle domande e delle richieste
istruttorie e relative decadenze; da tanto consegue che il convenuto
deve costituirsi venti giorni prima di detta udienza davanti
all'istruttore (il solo a poterne dichiarare la contumacia); ed in
questa seconda fase non sono utilizzabili gli elementi e le
dichiarazioni rese nel corso dell'udienza presidenziale;
che tuttavia il rimettente osserva come a seguito di due
sentenze della Corte di cassazione (28 ottobre 1995, n. 11315 e
27 novembre 1998, n. 12040) che hanno ritenuto la non applicabilità
dell'art. 709 cod. proc. civ. (in forza del nuovo testo dell'art. 4
della legge n. 898 del 1970, introdotto dalla legge 6 marzo 1987,
n. 74, e della riforma del processo civile di cui alla legge
26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche) sia "doveroso"
accedere alla conclusione secondo cui la notifica al convenuto del
provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al
giudice istruttore non sia più necessaria, sicché il convenuto
avrebbe l'onere di costituirsi venti giorni prima dell'udienza
presidenziale (artt. 166 e 167 cod. proc. civ.), con tutte le
conseguenze in ordine alle domande ed alle preclusioni;
che tale interpretazione appare però al giudice a quo in
contrasto con gli invocati parametri costituzionali;
che infatti, se l'art. 709 cod. proc. civ. non si applica al
giudizio di divorzio perché dettato in riferimento al solo giudizio
di separazione, trattandosi di procedure in tutto simili, deriverebbe
un'irragionevole disparità di trattamento in rapporto al diritto di
difesa del convenuto, con violazione degli artt. 3 e 24 Cost; inoltre
tale interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 29 Cost.,
imponendosi al convenuto l'onere di costituirsi fin dalla delicata
fase presidenziale, e ad entrambe le parti di prendere completa
posizione sul merito della vicenda, avanzando a pena di decadenza
tutti gli elementi probatori e le eventuali domande riconvenzionali;
sicché il tentativo di conciliazione del presidente del tribunale,
che è l'obiettivo principale della relativa udienza, risulterebbe
prevedibilmente inefficace o compromesso, con pregiudizio dell'unità
familiare;
che palese sarebbe, infine, la violazione degli artt. 2 e 24
della Carta fondamentale, derivante dall'accoglimento
dell'interpretazione di cui sopra, perché tutto il materiale
probatorio acquisito dal presidente nel corso del libero
interrogatorio, svolto con peculiari modalità, diverse da quelle di
cui all'art. 183 cod. proc. civ., potrebbe essere utilizzabile nel
prosieguo del giudizio;
che pertanto il Tribunale di Genova chiede la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate siccome
interpretate nel senso che il convenuto debba costituirsi venti
giorni prima dell'udienza presidenziale e che le dichiarazioni rese
dai coniugi davanti al presidente senza l'assistenza dei difensori,
siano poi utilizzabili nella fase successiva del giudizio contenzioso
davanti al giudice istruttore;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, non fondata.
Considerato che il giudice rimettente premette di aderire alla
concezione tradizionale secondo cui il procedimento di divorzio è
caratterizzato da una struttura bifasica, nella quale vi è una netta
differenza - di forma e di contenuto - tra la prima udienza, tenuta
davanti al presidente del tribunale, e quelle successive davanti al
giudice istruttore;
che l'adesione a tale orientamento giurisprudenziale si
giustifica, secondo lo stesso rimettente, anche per una maggiore
conformità allo spirito dei principi costituzionali;
che tuttavia il Tribunale di Genova - traendo spunto
dall'omesso richiamo all'art. 709 cod. proc. civ. da parte
dell'attuale testo dell'art. 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre
1970, n. 898, così come interpretato da alcune pronunce della Corte
di cassazione - contraddittoriamente dichiara di "dover" prestare
adesione al diverso orientamento giurisprudenziale, affermatosi in
qualche tribunale italiano, secondo cui il procedimento sarebbe
unitario con tutte le ordinarie implicazioni e conseguenze;
che l'interpretazione ora richiamata, della quale il giudice
a quo censura la presunta illegittimità costituzionale, non viene
presentata come l'unica possibile (come dimostra la successiva
sentenza n. 1332 del 2000 della Corte di cassazione, di diverso
orientamento), bensì come un approdo ermeneutico non condiviso, a
tal punto da ritenerne il contrasto con numerosi parametri
costituzionali;
che la questione di legittimità costituzionale, perciò, non
è stata sollevata per la sua necessaria pregiudizialità ai fini
della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo
scopo di ottenere da questa Corte un avallo dell'opzione
interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio
di costituzionalità per un fine ad esso estraneo (v., tra le altre,
le ordinanze n. 233 e n. 158 del 2000);
che, pertanto, la presente questione deve ritenersi
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della
legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo
1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di
procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e
29 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:351 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte