Ordinanza n. 352/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 248Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
- art. 45legge 81/1987
usata come parametro
- art. 27Costituzione
- art. 444Codice di procedura penale
- art. 3Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 563Codice di procedura penale
- art. 448Codice di procedura penale
- art. 241Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 45 della
legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo della
Repubblica per l'emanazione del codice di procedura penale),
dell'art. 248 del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 241 e seguenti delle norme transitorie dello stesso codice e
degli artt. 563, 444 e 448 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 14 dicembre 1989 dal Pretore di Nardò nel
procedimento penale a carico di Clemente Leonardo, iscritta al n. 155
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 4 dicembre 1989, il Pretore di Nardò
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 45
(rectius: dell'art. 2, numero 45) della legge 16 febbraio 1987
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del
codice di procedura penale), 248, in relazione agli artt. 241 e
seguenti, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale 1988 (Testo approvato con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271) e 563, 444, 448 del codice di
procedura penale 1988, per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo
comma, 102, primo comma, 27, secondo e terzo comma, 24, 25 e 111
della Costituzione;
che, premessa una lunghissima esposizione della storia e delle
vicende attraverso le quali si è pervenuti all'emanazione del nuovo
codice di procedura penale e delle relative disposizioni di
attuazione, di coordinamento e transitorie, osserva il Pretore che,
applicando l'istituto di cui agli artt. 444 e seguenti del nuovo
codice processuale penale anche ai procedimenti sorti sotto il codice
abrogato (ma ancora in corso e in una fase diversa da quella
istruttoria) si violerebbero gli artt. 3 e 101 della Costituzione, in
quanto si applicherebbe a situazioni differenziate la stessa
disciplina, privando così il giudice dei poteri di piena
giurisdizione che gli spettavano secondo il codice previgente;
che altrettanto dovrebbe ritenersi (ed il contrasto verrebbe
anzi ad estendersi all'art. 102, primo comma, della Costituzione) per
quanto si riferisce al potere del giudice di prosciogliere,
nonostante la richiesta di applicazione della pena, non soltanto nei
limiti di cui all'art. 152 del codice abrogato;
che peraltro - secondo l'ordinanza - la diminuzione automatica
della pena, applicabile esclusivamente in funzione della scelta del
rito, e quindi prescindendo da qualunque valutazione in ordine alla
gravità del reato e alla personalità del reo, si pone in contrasto
con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che vuole la pena
finalizzata alla rieducazione del condannato;
che tutto ciò verrebbe altresì a pregiudicare il diritto di
difesa dell'imputato (art. 24 della Costituzione), ma anche il
principio del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) in
quanto, dando rilievo alla convergenza d'interessi delle parti per
una particolare definizione del giudizio, l'imputato viene distolto
dal suo giudice naturale;
che, infine, non essendovi, nella decisione ex art. 444
cod.proc.pen., una effettiva motivazione, dato che il riferimento va
ad accertamenti approssimativi più formali che sostanziali, si
determinerebbe altresì palese incompatibilità rispetto all'art. 111
della Costituzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la
quale ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che ormai il Pretore può - così come auspicava -
valutare la congruità della pena di cui le parti chiedono
l'applicazione, perché questa Corte, con sentenza 26 giugno 1990 n.
313 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444,
comma secondo, proprio nella parte in cui non prevede siffatto
potere, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione;
che, per quanto si riferisce alle altre questioni concernenti il
nuovo codice e le sue norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie, questa Corte ne ha già dichiarata l'infondatezza con la
stessa citata sentenza, né l'ordinanza prospetta ragioni o profili
nuovi;
che uguale sorte va riservata alla questione relativa all'art.
2, n. 45, della legge delega, giacché tale direttiva non esclude che
il giudice debba pur sempre osservare il principio di cui all'art.
27, terzo comma, della Costituzione, sicché spettava al legislatore
ordinario dettare le opportune disposizioni a salvaguardia del
principio sovraordinato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 248, in relazione agli artt.
241 e seguenti, delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale 1988 (testo approvato con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), e 563, 444, 448 del
codice di procedura penale 1988, sollevata dal Pretore di Nardò in
riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perché è
già stata dichiarata, con sentenza 26 giugno 1990, n. 313,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il
giudice possa valutare la congruità della pena di cui le parti hanno
richiesto l'applicazione;
Dichiara la manifesta infondatezza di tutte le altre questioni di
legittimità costituzionale dei medesimi articoli, sollevate dalla
stessa ordinanza in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma,
102, primo comma, 27, secondo comma, 24, 25 e 111 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte