Ordinanza n. 352/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 85legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre
1993 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Are
Maria Antonia e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 22 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Are
Maria Antonia e l'I.N.A.I.L., relativamente alla spettanza a favore
della prima della cosiddetta rendita superstiti, il Pretore di Roma,
con ordinanza emessa il 16 novembre 1993, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), nella parte in cui prevede un termine di decadenza di
novanta giorni per la proposizione della domanda di rendita in favore
dei superstiti quando la morte sopraggiunga in conseguenza
dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita per inabilità
permanente;
che a parere del giudice a quo la disposizione sarebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione per
disparità di trattamento, non supportata da alcuna ragionevole
giustificazione, rispetto alla disciplina generale contenuta
nell'art. 112, primo comma, del testo unico, ed in quanto verrebbe ad
essere sacrificato il diritto individuale di natura previdenziale a
favore dei superstiti;
che si è costituito l'I.N.A.I.L., concludendo nel senso della
manifesta infondatezza e dell'irrilevanza della questione, senza
indicare alcun motivo a sostegno di tale richiesta;
Considerato che la questione è già stata sottoposta a questa
Corte, la quale, con sentenza n. 14 del 1994, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in
cui non prevede che l'Istituto assicuratore, nel caso di decesso
dell'assicurato, debba avvertire i superstiti della loro facoltà di
proporre domanda per la rendita nella misura e nei modi previsti
dall'art. 85 nel termine decadenziale di novanta giorni decorrenti
dalla data dell'avvenuta comunicazione";
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte