Ordinanza n. 354/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/10/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9r.d. 148/1931
- art. 18r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 7d.P.R. 315/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9 della legge
primo febbraio 1978, n. 30 (Princìpi per la formazione dei
regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 del
Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento
delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del
lavoro con quelle sul trattamento giuridico economico del personale
delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel
procedimento civile vertante tra Paganelli Fosco e s.p.a. S.I.T.A. ed
altri, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 30 luglio 1983 dal Pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Gori Gino e l'A.C.I.T., iscritta al
n. 796 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 16 novembre 1983 dal Pretore di Firenze
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Mantellini Emanuela ed
altra e l'A.T.A.F., iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno
1984;
4) ordinanza emessa il 2 maggio 1984 dal Pretore di Pisa nel
procedimento civile vertente tra Turellini Tullio e l'A.C.I.T.,
iscritta al n. 938 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione dell'A.T.A.F. e dell'A.C.I.T.,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che: I a) con ordinanza emessa il 5 luglio 1983
(comunicata il 13 e notificata il 14 successivi; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1983 e iscritta al n. 749
R.O. 1983) nella controversia promossa da Paganelli Fosco nei
confronti della società S.I.T.A. - Società Italiana Trasporti
Automobilistici s.p.a., dell'A.C.I.T. - Azienda Consorziale
interprovinciale di Pisa e del Consorzio Ferrotramviario di Pisa -
Livorno, presso i quali asseriva di aver svolto mansioni superiori a
quelle di inquadramento, per chiedere la dichiarazione dell'obbligo
della S.I.T.A. di inquadrarlo al terzo livello funzionale di cui alla
legge primo febbraio 1978, n. 30 come capo ufficio o ispettore al
movimento per il periodo aprile 1979-31 dicembre 1980 (con
corresponsione, per tale periodo, del relativo trattamento
economico), e dell'obbligo dell'A.C.I.T. e/o del Consorzio
Ferrotramviario di Pisa - Livorno di inquadrarlo al terzo livello con
diritto al trattamento economico per il periodo successivo al 31
dicembre 1980, il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro,
ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 (Principi per la formazione dei
regolamenti aziendali per gli avanzamenti e promozioni) della legge
primo febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto); I b) avanti la
Corte nessuna delle parti si è costituita ma ha spiegato intervento
per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale
dello Stato argomentando e concludendo nell'atto depositato il 30
dicembre 1983 per la non fondatezza della proposta questione; II a)
con ordinanza emessa il 30 luglio 1983 (notificata e comunicata il
successivo 10 agosto; pubblicata nella G.U. n. 60 del 29 febbraio
1984 e iscritta al n. 796 R.O. 1983) nella controversia tra Gori Gino
e l'A.C.I.T., il Pretore di Pisa, in funzione di giudice del lavoro,
ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 l. primo febbraio 1978, n. 30, nonché
dell'art. 18 Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione); II b) avanti la Corte nessuna delle parti
si è costituita, ma ha spiegato intervento per il Presidente del
Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando
e concludendo nell'atto 19 marzo 1984, depositato lo stesso giorno,
per la non fondatezza della proposta questione; III a) con ordinanza
emessa il 16 novembre 1983 (redatta a norma dell'art. 7 d.P.R. 23
maggio 1977, n. 315, dall'uditore giudiziario Filippo Lamanna;
notificata il 6 e comunicata l'8 del mese di marzo 1984; pubblicata
nella G.U. n. 294 del 24 ottobre 1984, e iscritta al n. 570 R.O.
1984) nelle controversie promosse da Mantellini Emanuela e Biancalani
Maria Grazia, dipendenti dell'A.T.A.F. (Azienda trasporti autolinee
fiorentine), per il riconoscimento del diritto alla superiore
qualifica, il Pretore di Firenze, in funzione di giudice del lavoro,
ha sollevato d'ufficio e, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost.,
ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 (Regolamento allegato A) al r.d. 8
gennaio 1931 n. 148) e 9 l. primo febbraio 1978, n. 30; III b) avanti
la Corte si sono costituiti per l'A.T.A.F. gli avv.ti Nicola Pinto e
Antonio De Majo giusta procura in margine alle deduzioni depositate
il 30 marzo 1984, nelle quali hanno esposto la vicenda e il contenuto
della ordinanza di rimessione riservando alla memoria e alla
discussione la trattazione della questione di costituzionalità, e ha
spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri
l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la
non fondatezza della questione nell'atto 11 giugno 1984, depositato
il successivo 14; IV a) con ordinanza emessa il 2 maggio 1984
(notificata e comunicata il successivo 24; pubblicata nella G.U. n.
19- bis del 23 gennaio 1985, ed iscritta al n. 938 R.O. 1984) nella
controversia tra Torellini Tullio e l'A.C.I.T., il Pretore di Pisa in
funzione di giudice del lavoro, ha dichiarato rilevante e, in
riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. primo
febbraio 1978, n. 30; IV b) avanti la Corte si sono costituiti per
l'A.C.I.T. gli avv.ti Renato Tortolla e Giacomo Bomboi giusta delega
in margine della comparsa depositata il 22 maggio 1984, con la quale
hanno argomentato e concluso per la declaratoria di manifesta
infondatezza e, in ipotesi, di irrilevanza (o quanto meno per
insufficiente dimostrazione della rilevanza) della proposta
questione, e ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio
dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e
concludendo con atto 30 gennaio 1985, depositato il 6 febbraio 1985,
per la declaratoria d'infondatezza della questione; V) nell'adunanza
del 30 settembre 1987 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha
svolto congiunta relazione sui quattro incidenti;
Considerato che, riuniti per continenza obiettiva i quattro
incidenti, la questione di legittimità che li accomuna è da
dichiarare manifestamente infondata perché già giudicata da questa
Corte non fondata con sent. 27 novembre 1984, n. 257 sulla base di
motivi che resistono ai motivi dei giudici a quibus;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i quattro incidenti, dichiara manifestamente non fondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 l. primo
febbraio 1978, n. 30 (Principi per la formazione dei regolamenti
aziendali per gli avanzamenti e promozioni) e 18 Regolamento allegato
A a r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle
sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie,
tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione)
rilevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 Cost., con ordinanze 5
luglio 1983 (n. 749/1983), 30 luglio 1983 (n. 796/1983) e 2 maggio
1984 (n. 938/1984) dal Pretore di Pisa in funzione di giudice del
lavoro, e 16 novembre 1983 (n. 570/1984) dal Pretore di Firenze in
funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 35
Cost.; questione giudicata non fondata con sent. 27 novembre 1984, n.
257.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 15 ottobre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte