Ordinanza n. 354/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 843/1978
usata come parametro
citata
- art. 1legge 160/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria -), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1985 dal
Pretore di Salerno, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1985 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 bis
dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Salerno, con ordinanza emessa il 4
febbraio 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, ove ritenuto applicabile anche
alle pensioni erogate dall'E.N.A.S.A.R.C.O, nella parte in cui
prevede che la quota aggiuntiva fissa di cui all'art. 1 della legge 3
giugno 1975, n. 160, sia dovuta una sola volta ai titolari di più
pensioni;
Considerato che identica questione, prospettata con riferimento
alla posizione di un soggetto titolare di una pensione a carico
dell'E.N.A.S.A.R.C.O., è stata dichiarata non fondata con la
sentenza n. 349 del 1985, in quanto la perequazione ha la peculiare
finalità di compensare il lavoratore delle conseguenze
dell'accresciuto costo della vita, che non irrazionalmente viene
considerato una sola volta onde determinare un unico aumento di
quanto viene corrisposto a titolo di pensione;
che pertanto, la questione oggetto del presente giudizio deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843, sollevata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., dal
Pretore di Salerno con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte