Ordinanza n. 354/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 556Codice di procedura penale
- art. 422Codice di procedura penale
- art. 2legge 81/1987
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 562, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 20 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Lucera nel procedimento penale a carico di Lombardi
Salvatore, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso la Pretura
circondariale di Lucera spediva decreto di citazione a giudizio a
carico di Lombardi Salvatore prestando preventivamente il proprio
consenso alla celebrazione del processo con rito abbreviato;
e che, intervenuta la conforme richiesta dell'imputato, gli atti
venivano trasmessi al Giudice per le indagini preliminari, a norma
dell'art. 556, secondo comma, del codice di procedura penale;
che, all'udienza fissata per il giudizio abbreviato, il Giudice
per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di
Lucera, rilevato "che gli atti dell'indagine preliminare non appaiono
idonei alla definizione del processo in questa sede poiché non
appaiono raccolti tutti gli elementi di prova prospettatigli nelle
indagini", ha, con ordinanza del 20 febbraio 1990, sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma, e 76 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 562, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al
giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale,
non in grado di decidere sulla richiesta dell'imputato e sul
concomitante consenso del pubblico ministero quanto alla definizione
del processo con rito abbreviato, per essere il processo stesso non
definibile allo stato degli atti, di utilizzare lo strumento previsto
dall'art. 422 del codice di procedura penale, vale a dire di indicare
alle parti "ulteriori informazioni ai fini della decisione",
imponendogli, invece, "la contestuale ed immediata citazione
dell'imputato per il dibattimento";
che, secondo il giudice a quo, l'invocata procedura sarebbe da
ritenere non incompatibile con la "mancanza dell'udienza preliminare
nel processo pretorile, giacché comunque alcune delle norme ad essa
relative sono applicabili in virtù del richiamo" all'art. 420
"operato dall'art. 561", primo comma, del codice di procedura penale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, in attuazione dell'art. 2, n. 103, della legge 18
febbraio 1987, n. 81, il procedimento pretorile è caratterizzato
dall'assenza dell'udienza preliminare;
che, invece, lo strumento prefissato dall'art. 422 del codice di
procedura penale, invocato dal rimettente, attraverso cui si consente
al giudice, terminata la discussione, di indicare alle parti temi
nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori
informazioni, è in funzione esclusiva della decisione circa il
rinvio a giudizio ovvero la pronuncia di non luogo a procedere e,
quindi, del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare;
che il detto strumento è del tutto estraneo anche allo schema
del giudizio abbreviato ordinario nei confronti del quale, in base al
disposto dell'art. 441, primo comma, "si osservano in quanto
applicabili le disposizioni previste" per tale udienza, "fatta
eccezione di quelle degli articoli 422 e 423";
che, di conseguenza, risultando erroneo il presupposto alla base
dell'ordinanza di rimessione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 562, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 107, terzo comma,
e 76 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura circondariale di Lucera con ordinanza del 20
febbraio 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1991:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte