Art. 556 c.p.p.Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta

Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. ((Si osserva altresi', in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giuduce, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio)).

Testo vigente dal 8 giugno 2001, tuttora in vigore · versione 124 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art556 · fonte su Normattiva