Ordinanza n. 355/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, in
relazione all'art. 16, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari), promosso con
ordinanza emessa il 2 maggio 1985 dal Pretore di Ferrara, iscritta al
n. 496 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 291- bis dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Micalizzi Saverio e
dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con ordinanza del 2 maggio 1985 il Pretore di
Ferrara, nel giudizio promosso da Micalizzi Saverio contro
l'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto alla
corresponsione degli assegni familiari per la moglie e due figli
nella misura di legge, per tutta la durata del periodo di inabilità
temporanea riconosciuta dall'I.N.A.I.L. per l'infortunio da lui
subito il 16 ottobre 1980, compreso il periodo di carenza, e la
condanna dell'I.N.P.S. al relativo pagamento, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in relazione
all'art. 16 dello stesso d.P.R. nella parte in cui prevede che al
lavoratore, in periodo di inabilità permanente temporanea,
conseguente ad infortunio sul lavoro, gli assegni familiari vengono
corrisposti per tre mesi al massimo, mentre al lavoratore in malattia
vengono corrisposti per tutto il periodo per il quale è corrisposto
il sussidio malattia pari a 180 giorni o la retribuzione secondo la
previsione dei contratti collettivi la quale, a volte, è erogata per
un periodo superiore a tre mesi;
che il Micalizzi, costituitosi nel giudizio, ha insistito per
l'accoglimento della questione;
che l'I.N.P.S., anche esso costituito nel giudizio, ha rilevato
che l'infortunio sul lavoro ha una propria caratterizzazione e,
quindi, è ingiustificata la diversa disciplina legislativa nei
confronti della malattia generica;
che il trattamento complessivo riservato all'infortunato è di
gran lunga più favorevole di quello fatto al lavoratore ammalato
(percezione degli assegni anche in periodo di preavviso o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa) onde la
ragionevole diversità del trattamento di cui trattasi ai sensi
dell'art. 38 Cost.;
Considerato che effettivamente sussiste una notevole diversità
tra l'infortunio sul lavoro e la malattia generica che colpisce il
lavoratore e, quindi, le situazioni poste a raffronto dal giudice
remittente non sono affatto omogenee, onde la ragionevolezza della
diversità del trattamento che la legge prevede per l'uno e l'altro
evento;
che, inoltre, occorre tenere conto del trattamento complessivo
fatto ai lavoratori colpiti dai due eventi diversi;
che dal raffronto si evince che quello riservato al lavoratore
infortunato è di gran lunga più favorevole di quello fatto al
lavoratore colpito da malattia generica potendo il primo beneficiare
di una indennità pari al sessanta per cento della retribuzione per i
primi tre mesi di assenza e di una indennità pari al settantacinque
per cento della retribuzione fino alla cessazione completa
dell'inabilità, nonché beneficiare dell'indennità anche nel
periodo di preavviso ed anche se il rapporto di lavoro viene a
cessare per qualsiasi causa (fallimento dell'imprenditore, per fine
del lavoro stagionale, per scadenza del contratto a termine ecc.),
mentre il lavoratore ammalato ha una indennità giornaliera massima
per centottanta giorni e non ne gode più se il rapporto di lavoro
viene a cessare durante la malattia;
che, inoltre, è riservata alla discrezionalità del legislatore
l'attuazione dei tempi e dei modi del sistema previdenziale e che i
trattamenti differenziati restano giustificati se ragionevoli;
che pertanto la questione è manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 in
relazione all'art. 16 dello stesso d.P.R., sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Ferrara con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte