Art. 15
[1](Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239).
[2]In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili ai norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo della inabilita' temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennita' e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo. Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio e' considerato come malattia.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva