Ordinanza n. 356/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio
1999 dal Tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra
Puddu Efisio e l'INAIL, iscritta al n. 538 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di una controversia in materia
previdenziale promossa nei confronti dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il giudice del lavoro
del Tribunale di Oristano ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in
riferimento agli articoli 1, 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella
parte in cui detta norma sottopone a prescrizione triennale l'intero
diritto alla rendita e non solo quello ai ratei maturati e non
riscossi;
che il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza, che la
domanda avanzata dal ricorrente dovrebbe, in base al testo della
norma impugnata, essere respinta, stante l'avvenuto decorso del
termine di prescrizione della rendita;
che il rimettente dà conto del fatto che il problema in
esame è stato già sottoposto allo scrutinio di questa Corte, che ha
dichiarato la questione non fondata con la sentenza n. 33 del 1974;
tuttavia tale pronuncia, cui sono seguite numerose altre richiamate
nell'ordinanza, appare al rimettente non più condivisibile, perché
emessa quando il sistema delle malattie professionali era ancorato al
meccanismo "tabellare", venuto meno a seguito della sentenza n. 179
del 1988 di questa Corte;
che il diritto alla rendita conseguente a malattia
professionale è di pari dignità e tutela rispetto agli altri
diritti previdenziali, quale, ad esempio, il diritto a pensione, del
quale la costante giurisprudenza di legittimità, con l'avallo anche
della sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, riconosce
l'imprescrittibilità, sicché ad analogo risultato deve pervenirsi
per il diritto alla rendita in oggetto, la cui prescrittibilità (non
limitata a quella dei singoli ratei) viola il principio di
eguaglianza;
che la norma impugnata, inoltre, risulta in contrasto con la
tutela costituzionale del diritto al lavoro, perché il cittadino
vittima di una menomazione della propria integrità psico-fisica in
conseguenza dell'attività lavorativa viene ad essere tutelato in
maniera meno significativa rispetto al cittadino che si trova in
situazione di bisogno a causa di eventi non dipendenti dal lavoro;
che da tanto consegue anche una palese violazione
dell'art. 38 Cost., perché il trascorrere del breve termine di
prescrizione finisce col far considerare inesistente una situazione
di bisogno riconosciuta dalla legge, sicché il lavoratore viene ad
essere privato di quei mezzi adeguati alle esigenze di vita che la
norma costituzionale intende proteggere;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito
l'INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile
ovvero non fondata e rilevando che essa è identica a quella già
dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 297 del
1999;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo l'infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con la menzionata sentenza n. 297
del 1999, ha già dichiarato non fondata una questione di
legittimità costituzionale identica a quella odierna, sollevata in
riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;
che l'ordinanza di rimessione, pur contenendo un richiamo ad
ulteriori parametri costituzionali, si risolve nella riproposizione
alla Corte di argomentazioni già vagliate nella citata sentenza,
senza aggiungere nuovi profili sostanziali di censura;
che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) sollevata, in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 e 38
della Costituzione, dal giudice del lavoro del Tribunale di Oristano
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:356 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte