Ordinanza n. 357/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 572, parte
prima, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14
dicembre 1989 dal Pretore di Nardò nel procedimento penale a carico
di Murciano Umberto, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 14 dicembre 1989, il Pretore di Nardò
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 572,
primo comma, codice penale, perché ritenuto in contrasto con gli
artt. 29, 30, 31, 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non
prevede come causa di estinzione del reato la seria riconciliazione
dei coniugi ed il normale svolgimento della vita coniugale,
giudizialmente accertati;
che l'occasione per la rimessione della questione è stata
offerta al Pretore da una penosa vicenda famigliare di cui si è reso
protagonista un giovane marito tossicodipendente, che ha usato per un
certo periodo reiterati maltratti alla moglie fino all'episodio
ultimo, per il quale fu tratto in arresto, durante il quale aveva
anche minacciato la moglie con un coltello procurandole poi lesioni
personali lievissime, guarite in due giorni;
che successivamente, però, ottenuta la libertà provvisoria, il
giovane si era allontanato dalla droga, tenendo condotta
irreprensibile e riconciliandosi con la moglie al punto da ridare
ordine ed armonia alla vita famigliare, mettendo anche al mondo un
bambino d'intesa con la moglie stessa;
che una perizia psichiatrica, disposta dal giudice, ha escluso
che al momento dei fatti incriminati il giovane non fosse stato
capace d'intendere e di volere a causa dell'uso degli stupefacenti
(in particolare, eroina per via iniettiva);
che, tutto questo precisato, rilevava il Pretore come i principi
affermati dalla Costituzione e dalla successiva legislazione
civilistica nella materia comportano una nuova concezione della
famiglia, diversa da quella imperante nel corso della stagione
politica che ebbe ad esprimere il codice penale vigente, secondo cui
la tutela dei diritti della famiglia quale società naturale, la
salvaguardia della sua unità e dei diritti dei figli, dovrebbero
dare rilievo alla riconciliazione e alla ricostituita unità
famigliare;
che, pur confermandosi l'attuale validità dell'incriminazione
dei fatti dissolutori descritti nell'articolo impugnato, e la
procedibilità d'ufficio, ritiene tuttavia il Pretore che l'esigenza
di tutela espressa dai parametri costituzionali invocati, e dalla
nuova legislazione, denunzi altresì la necessità di dare
consistenza di fatti estintivi del reato alle condotte di seria
riconciliazione dei coniugi, giudizialmente accertate, che comportino
la ripresa del normale svolgimento della vita famigliare;
che, pertanto, la carenza nella norma penale di una tale causa
estintiva si tradurrebbe nella denunziata incompatibilità
costituzionale;
che è intervenuto innanzi alla Corte il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità
della questione;
Considerato che l'ordinanza riconosce la persistente validità
della denunziata incriminazione di fatti tendenti a violare proprio
quell'unità e quell'etica della famiglia, che il mutamento
ordinamentale e costituzionale ha, anzi, rafforzato e sviluppato,
accrescendo l'esigenza di tutela;
che, pur apprezzandosi lo scrupolo del giudice rimettente e
l'ampiezza della motivazione con cui lo sostiene, egli stesso,
tuttavia, propone il quesito in forma perplessa in quanto si mostra
dubbioso se rientri nel potere della Corte provvedere ad inserire
nella norma l'auspicata causa estintiva;
che, in effetti, una volta riconosciuta e confermata l'attuale
validità della rilevanza penale di fatti che violano i principi su
cui si fonda l'unità della famiglia e l'etica della coesistenza
pacifica dei suoi membri (anche nell'interesse dei figli minori), non
può spettare che allo stesso legislatore stabilire se esistano fatti
successivi in grado di estinguere, sotto condizioni che ancora una
volta solo il legislatore può disciplinare, il carattere criminale
di quelle violazioni e le relative conseguenze sanzionatorie;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti ed applicati gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte Costituzionale, dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 572, primo comma, codice penale, con riferimento agli artt.
2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Nardò
con ordinanza 14 dicembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte