Ordinanza n. 36/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2120Codice civile
- art. 1legge 297/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo
comma, del codice civile, nel testo introdotto dall'art. 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza
emessa il 4 maggio 1988 dal Pretore di Brunico nel procedimento
civile vertente tra Monthaler Roland e S.p.a. Euroclima, iscritta al
n. 454 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno
1988;
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Monthaler Roland
contro la sua datrice di lavoro S.p.a. Euroclima, e avente per
oggetto la determinazione del trattamento di fine rapporto, il
Pretore di Brunico, con ordinanza del 4 maggio 1988, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 52,
secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2120, terzo comma,
codice civile (novellato dalla legge n. 297 del 1982) nella parte in
cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di
sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del
trattamento predetto;
che, ad avviso del giudice remittente, la tassatività delle
ipotesi contemplate dalla disposizione denunciata esclude la
possibilità di estensione analogica ad altre ipotesi non previste,
restando escluso pertanto il periodo trascorso dal lavoratore in
servizio militare di leva;
che al giudice remittente "sembra, d'altronde, fondato il dubbio
che dall'adempimento di tale servizio derivi, per tale esclusione, al
cittadino un pregiudizio in contrasto con l'art. 52 citato";
Considerato che la questione, in riferimento al medesimo parametro
e con analoga motivazione, è già stata sottoposta da altro giudice
a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n.
802 del 1988;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica"), sollevata, in
relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore
di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte