Ordinanza n. 360/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 3legge 1263/1926
- art. 36legge 1263/1926
- art. 41legge 1263/1926
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della
legge 15 luglio 1926, n. 1263 (Atti esecutivi sopra beni di Stati
esteri nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1992
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto
da Bernardo Franca contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed
altra, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie
speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di costituzione di Bernardo Franca nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi l'avv. Francesco Fabbri per Bernardo Franca e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Franca Bernardo
per l'annullamento del decreto del Ministro di grazia e giustizia 7
giugno 1991, che ha negato l'autorizzazione a promuovere l'azione
esecutiva su beni della Repubblica dello Sri Lanka in base a una
sentenza passata in cosa giudicata, con cui il Pretore di Roma ha
accertato un credito di lavoro della ricorrente verso l'Ambasciata di
quello Stato in Italia, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 15
gennaio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito
nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, a norma del quale non si può
procedere ad atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno
Stato estero senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e
giustizia, sempre che sia accertata la condizione di reciprocità;
che, secondo il giudice remittente, ammessa la legittimità di
limiti alla tutela giurisdizionale dei diritti nei confronti di Stati
esteri, se giustificati dall'esigenza di salvaguardare gli interessi
dello Stato nei rapporti internazionali, contrasta però con gli
artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione, la mancata previsione
di un indennizzo al creditore rimasto insoddisfatto a causa del
diniego dell'autorizzazione, atteso che la perdita del credito,
imposta per un interesse della collettività generale, deve essere
equamente ripartita fra tutti i suoi membri;
che è ravvisata anche una violazione dell'art. 36 della
Costituzione, in quanto nella specie l'effetto ablatorio del diniego
dell'autorizzazione incide su un credito di lavoro;
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
ricorrente aderendo agli argomenti dell'ordinanza di rimessione e
concludendo per la fondatezza della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 329 del 1992, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata
nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di
grazia e giustizia il compimento di atti conservativi o esecutivi su
beni appartenenti a uno Stato estero diversi da quelli che, secondo
le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, non
sono assoggettabili a misure coercitive;
che, pertanto, rispetto ai beni di proprietà dello Sri Lanka
assoggettabili a tali misure è venuta meno la condizione di
procedibilità, la cui mancanza impediva finora l'azione esecutiva
della ricorrente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto
1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno),
convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263 - già dichiarato
costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 329 del
1992 - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 41 (recte 42)
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:360 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte