Ordinanza n. 362/1996
Altra decisione · depositata il 24/10/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 30 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa l'11
dicembre 1995 dal Tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza
proposta da Vincenzo Berretta e Teresa Galfo, iscritta al n. 128 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Catania, con ordinanza
emessa l'11 dicembre 1995 nel corso di un procedimento promosso da
coniugi che intendevano ottenere la dichiarazione di idoneità ad
adottare un minore straniero, ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3, 10 e 31 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte
in cui escluderebbero che il giudice possa, nel rilasciare
l'attestato di idoneità all'adozione internazionale, specificare che
quest'ultima si riferisce esclusivamente a minori che siano nati non
più di quaranta anni prima del più anziano dei coniugi dichiarati
idonei;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata,
richiamando, in una memoria depositata in prossimità della decisione
in camera di consiglio, la sentenza n. 303 del 1996 di questa Corte;
Considerato che l'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, denunciato dal Tribunale per i minorenni di Catania,
successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione è stato
dichiarato costituzionalmente illegittimo (sentenza n. 303 del 1996),
nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre
l'adozione, valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando
l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni
l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa
in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla
mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per
il minore;
che risulta così modificato il contenuto normativo della
disposizione denunciata ed appare quindi opportuno disporre la
restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché possa
valutare se la questione da esso sollevata sia tuttora rilevante
(cfr. ordinanze n. 50 del 1996, nn. 510 e 386 del 1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di
Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:362 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte