Ordinanza n. 363/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/03/1988 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dalla Corte
di Appello di Bologna, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1983
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191
dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 22
ottobre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
per presunto contrasto con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.,
dell'art. 565 cod. civ. (testo del 1942) "nella parte in cui esclude
dalla categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza
di altri successibili, e prima dello Stato, gli zii naturali
riconosciuti o dichiarati del de cuius";
che l'incidente di costituzionalità è insorto nel corso di due
giudizi riuniti di appello proposto da Zanni Giacomo e Zanni Erminia
contro la sentenza 13/21 luglio 1981 del Tribunale di Parma, che ha
respinto la loro pretesa di succedere a Maghenzani Marcella, deceduta
il 29 settembre 1973 senza lasciare discendenti, né coniuge, né
genitori, essendo l'ereditanda figlia naturale riconosciuta della
defunta Zanni Ida, sorella degli appellanti;
che la questione è dal giudice a quo ritenuta non
manifestamente infondata "per la stessa motivazione posta a
fondamento della sentenza 14 luglio 1979 n. 55 della Corte
costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art. 565 cod. civ.
nella parte in cui esclude dalle categorie dei chiamati alla
successione legittima, in mancanza di altri successibili e prima
dello Stato, i fratelli e le sorelle naturali riconosciuti o
dichiarati)": anche nel caso di specie "non si ipotizza una
situazione di conflittualità fra la tutela del figlio nato fuori del
matrimonio e i diritti dei membri della famiglia legittima, per
essere lo Stato unico chiamato alla successione; ed inoltre si palesa
contrastante col principio di eguaglianza un regime successorio che
escluda dalla categoria dei successibili gli zii naturali e vi
includa, invece, gli zii legittimi";
che nel giudizio davanti alla Corte non si sono costituite le
parti private, mentre è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, contestando la
tesi della Corte bolognese sul riflesso che "la garanzia
costituzionale apprestata dal terzo comma dell'art. 30 Cost. riguarda
soltanto la prole nata fuori del matrimonio", onde "il vincolo di
sangue che può assumere rilievo costituzionale nel confronto tra il
contenuto dell'art. 565 cod. civ. e il predetto terzo comma, è
soltanto quello che lega tra loro più figli naturali, riconosciuti o
dichiarati, nati da una stessa persona";
Considerato che la qualifica, arditamente ellittica, di "zii
naturali riconosciuti o dichiarati", più volte attribuita dal
giudice a quo ai fratelli del genitore che ha riconosciuto il figlio
naturale o la cui paternità o maternità è stata dichiarata,
presuppone la norma alla quale si chiede a questa Corte di dare
ingresso con una sentenza additiva, cioè una norma che
all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto
di far entrare il figlio nella famiglia di origine del genitore, in
guisa da attribuirgli uno status familiare rapportato non solo a un
padre o a una madre, ma anche a nonni, zii e cugini;
che una norma del genere non esisteva nell'ordinamento vigente
all'epoca dell'apertura della successione de qua, né esiste in
quello attuale: l'art. 258, primo comma, cod. civ. (testo del 1942)
disponeva che "il riconoscimento non produce effetti che riguardo al
genitore da cui fu fatto", e tale disposizione è riprodotta nel
testo novellato dall'art. 108 della legge n. 151 del 1975, con
l'aggiunta (superflua) "salvi i casi previsti dalla legge";
che nessun argomento, nel senso della costituzione di un
rapporto giuridico di parentela tra figlio naturale riconosciuto e
fratelli o sorelle del genitore, può trarsi dall'art. 87, terzo
comma, cod. civ., che dichiara applicabile il divieto di matrimonio
tra zio o zia e nipote "anche se il rapporto dipende da filiazione
naturale", perché l'impedimento matrimoniale opera per il solo fatto
della consanguineità, indipendentemente dalla circostanza che la
filiazione naturale sia stata o no riconosciuta o dichiarata;
che la tutela garantita dal terzo comma dell'art. 30 Cost. ai
figli naturali, in quanto criterio di conformazione dello status di
filiazione naturale, è circoscritta al rapporto con il genitore la
cui paternità o maternità è stata accertata, come si arguisce sia
dal confronto col primo comma, sia dal limite di compatibilità "con
i diritti dei membri della famiglia legittima", unanimemente riferito
dagli interpreti alla (piccola) famiglia che il genitore abbia
costituito mediante matrimonio con persona diversa dall'altro;
che l'ambito normativo dell'art. 30, terzo comma, Cost., così
definito, è stato riconosciuto anche dalla sentenza n. 55 del 1979
di questa Corte, pur con la precisazione che la regola dell'art. 258
cod. civ. non impedisce che, in caso di pluralità di figli naturali
di un medesimo genitore, la tutela costituzionale connessa al
riconoscimento si rifletta anche nei rapporti tra loro, in guisa da
qualificarli giuridicamente fratelli, e quindi aventi titolo
reciproco di successione mortis causa, almeno in assenza di altri
successibili per diritto familiare;
che pertanto la questione se per effetto del riconoscimento il
figlio naturale entri nella famiglia di origine del genitore, appunto
perché estranea ai rapporti del figlio con il genitore, non è
pregiudicata dall'art. 30 Cost., e quindi si prospetta come questione
di politica legislativa rimessa alla valutazione discrezionale del
legislatore, il quale nemmeno in occasione della riforma del 1975 si
è deciso a questo passo;
che in relazione all'art. 3 Cost. l'incidente di
costituzionalità è assorbito, in quanto l'art. 258 cod. civ.
esclude che i fratelli del genitore naturale possano essere
paragonati ai fratelli del genitore legittimo, ai quali soltanto
compete giuridicamente la qualità di zii;
visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. dall'ordinanza
della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte