Ordinanza n. 363/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 15legge 270/1982
- art. 15legge 270/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi
secondo, terzo e quarto, del regio decreto legislativo 1° giugno
1946, n. 539 (Trattamento economico del personale non di ruolo
insegnante e non insegnante nelle scuole e negli istituti di
istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.
1687, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Tribunale
amministrativo regionale del Veneto sul ricorso proposto da Zà
Vergerio Angela contro il Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale
"Calvi" di Belluno ed altri, iscritta al n. 82 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,
incaricata in data 5 marzo 1977 per l'insegnamento di dattilografia
in un istituto tecnico commerciale (il cui titolare era stato
collocato in congedo per malattia il 22 gennaio), aveva richiesto il
pagamento della retribuzione relativa al periodo di vacanze estive,
il T.A.R. del Veneto, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1981
(pervenuta alla Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in
relazione agli artt. 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 R.D.Lgs. 1° giugno 1946, n.
539, nel testo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre
1947, n. 1687, nella parte in cui, ai commi secondo, terzo e quarto,
limita il diritto al trattamento economico per l'intero anno
scolastico ai soli docenti con incarico annuale ottenuto
anteriormente al 1° febbraio;
che, secondo il giudice a quo, l'esclusione della retribuzione
per il periodo di vacanze estive nei confronti di coloro che - come
la ricorrente - abbiano ottenuto l'incarico d'insegnamento
successivamente a questa data vulnererebbe:
a) il principio d'eguaglianza, per il diverso trattamento
adottato tra insegnanti incaricati in ragione del mero discrimine
temporale della decorrenza dell'incarico (anche alla luce degli
obblighi di disponibilità e della preclusione di altri pubblici
impieghi comunque imposta ai docenti nel periodo estivo);
b) l'art. 4 della Costituzione per il mancato riconoscimento
al docente del suo diritto al lavoro;
c) l'art. 35 della Costituzione perché non verrebbe tutelata
l'attività lavorativa che l'insegnante esplicherebbe anche durante
il periodo estivo a causa della peculiarità della sua prestazione e
del suo obbligo di partecipare agli esami autunnali;
d) l'art. 36 poiché sarebbe negata una retribuzione
proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'infondatezza della questione, richiamandosi alla sopravvenuta
legislazione, in particolare all'art. 15 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, soppressivo dell'istituto dell'incarico annuale ed istitutivo
della figura della supplenza annuale, peraltro diversamente
disciplinata;
che, nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato la
ragionevolezza della norma impugnata, la quale postula
un'"equilibrata proporzione" tra attività didattica realmente svolta
e trattamento economico;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, pervenuta alla Corte ad
oltre undici anni dalla sua emissione, prospetta l'illegittimità
costituzionale della normativa, all'epoca vigente, riguardante il
trattamento economico degli insegnanti chiamati a ricoprire incarichi
d'insegnamento su posti rimasti disponibili nel corso dell'anno;
che la limitazione della retribuzione alla durata effettiva
della prestazione in tale ipotesi è un dato costante della
legislazione in materia, riscontrabile negli artt. 15 della legge 20
maggio 1985, n. 270, e 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.
638;
che queste ultime norme sopravvenute, sostanzialmente
riproduttive della previsione denunciata ed ancora regolatrice del
processo a quo, sono state in positivo vagliate da questa Corte, la
quale, con sentenza n. 163 del 1990, ne ha escluso l'illegittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;
che nella citata decisione è stata posta in risalto la
diversità sostanziale - e quindi la non confrontabilità - tra la
situazione di chi, a prescindere dall'autorità conferente, sia
officiato per un insegnamento su posto vacante per l'intero anno
scolastico e di chi sia invece chiamato su cattedre resesi
disponibili successivamente al 31 dicembre per l'assenza del
titolare;
che tale seconda ipotesi - caratterizzata dalla temporaneità
della prestazione alla cui durata è logicamente limitata la
retribuzione - è del tutto analoga a quella di cui al giudizio di
rinvio, onde la questione, per la medesima ratio, va dichiarata
manifestamente infondata;
che a identica conclusione deve pervenirsi anche con riferimento
agli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto l'affermata
adeguatezza del trattamento economico nei casi in esame trova un
razionale riscontro in quella parte della censurata disposizione che
assicura la remunerazione dell'intera mensilità per la
partecipazione agli esami autunnali, qualunque ne sia la durata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, commi secondo, terzo e quarto, del regio
decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del
personale non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e
negli istituti di istruzione media), come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre
1947, n. 1687, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 36
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:363 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte