Ordinanza n. 364/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 724/1994
- art. 1legge 335/1995
- art. 1legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 13legge 335/1995
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,
lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, comma 31,
primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), promossi con ordinanze
emesse il 2 dicembre 1998 e il 18 marzo 1999 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi
presentati da Bassi Paolina e da Battista Giuseppe contro i
Provveditorati agli studi di Agrigento e di Messina, iscritte ai
nn. 376 e 656 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica nn. 27 e 50, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana, con due ordinanze di analogo tenore, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1997
la corresponsione della pensione per il personale collocato a riposo
per dimissioni, nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa salva
l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c);
che il Collegio rimettente osserva che il personale della
scuola è collocato a riposo in coincidenza con la fine dell'anno
scolastico, e cioè con decorrenza dal 1° settembre e non dal 1°
gennaio;
che la disposizione denunciata determinerebbe lo stesso vuoto
retributivo e pensionistico censurato da questa Corte nelle sentenze
nn. 439 del 1994 e 347 del 1997;
che secondo la Corte dei conti la non manifesta infondatezza
della questione deriverebbe dalla "evidente analogia con le
motivazioni contenute nelle citate sentenze";
che è intervenuto, limitatamente alla questione promossa con
l'ordinanza n. 656 del 1999, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo nel senso della inammissibilità e comunque della
infondatezza.
Considerato che con due ordinanze di analogo contenuto è
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,
lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché
dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995,
n. 335;
che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno
riuniti e decisi con unica pronuncia;
che questa Corte, con la sentenza n. 324 del 1999, ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 5, lettera c), della legge n. 724 del 1994 e
dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge n. 335 del 1995,
rilevando che dette norme riguardano i dipendenti pubblici, i quali
non hanno ancora maturato un'anzianità contributiva, o di servizio,
pari a 31 anni;
che il dato obiettivo della ridotta anzianità giustifica il
differimento del trattamento pensionistico, temperato, d'altronde,
dal comma 8 dello stesso art. 13, che ammette la revoca delle domande
di pensionamento, ancorché accettate dagli enti di appartenenza;
che la fattispecie disciplinata dalla lettera c), qui in
esame, differisce pertanto da quella oggetto della lettera b) dello
stesso art. 13, sulla quale questa Corte si era a suo tempo
pronunciata, nel senso della parziale illegittimità costituzionale,
con la sentenza n. 347 del 1997;
che non sono mossi nuovi argomenti rispetto a quelli vagliati
nella sentenza di infondatezza n. 324 del 1999, prima citata;
che la questione va quindi dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte