Ordinanza n. 365/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1993 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 319/1976
usata come parametro
citata
- art. 9Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, terzo
comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento), promosso con ordinanza emessa il 12
novembre 1992 dalla Corte di Appello di Trento nel procedimento
penale a carico di Berlincioni Silvano, iscritta al n. 103 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte di Appello di Trento, nella causa penale
contro Berlincioni Silvano, nella qualità di legale rappresentante
della conceria Val d'Adige s.r.l., imputato del reato di cui all'art.
21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere
effettuato nel torrente Leno scarichi eccedenti i limiti di
accettabilità di cui al n. 32 della tabella "A" annessa alla detta
legge, con ordinanza del 12 novembre 1992 (R.O. n. 103 del 1993) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta
norma;
che, a parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt.
4 e 41 della Costituzione, in quanto non sarebbe possibile
l'istallazione di impianti di depurazione e, comunque, detto limite
per l'evoluzione della tecnica del settore non sarebbe più razionale
e idoneo a soddisfare l'interesse generale della tutela delle acque
dall'inquinamento, onde la lesione dei principi di libertà di
iniziativa economica e di libertà di lavoro;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che la
norma impugnata risponde a esigenze reali di tutela dell'ambiente le
quali prevalgono sulla stessa iniziativa economica;
Considerato che, a parte il carattere meramente programmatico del
precetto di cui all'art. 4 della Costituzione, la concreta disciplina
del diritto al lavoro rientra nella discrezionalità del legislatore
il quale può dettare limiti a tutela di interessi pubblici e di
valori primari quale è la tutela dell'ambiente e della salute dei
cittadini, beni anche essi garantiti dalla Costituzione (artt. 9 e 32
Cost.);
che parimenti non può ritenersi in contrasto con il principio
della libertà di iniziativa economica l'obbligo dell'imprenditore di
osservare la disciplina amministrativa e penale che trova fondamento
nella tutela di beni costituzionalmente rilevanti (sentt. nn. 184 del
1983 e 127 del 1990);
che pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976,
n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in
riferimento agli artt. 4 e 41 della Costituzione, sollevata dalla
Corte di Appello di Trento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 luglio 1993.
Il presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte