Ordinanza n. 365/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/11/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), promosso con Ordinanza emessa
l'8 giugno 1999 dal tribunale di Potenza sul reclamo proposto dal
Curatore del Fallimento di Cuccaro Vincenzo e Salzarulo Caterina,
iscritta al n. 853 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione del Curatore del Fallimento di
Cuccaro Vincenzo e Salzarulo Caterina nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, a seguito del reclamo del curatore avverso un
provvedimento del giudice delegato del fallimento con il quale era
stata respinta la richiesta di rimborso delle spese anticipate dal
difensore della procedura, con addebito all'erario, il tribunale di
Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 91
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui non prevede
che tra gli "atti richiesti dalla legge", per i quali l'Erario deve
anticipare le spese giudiziali, rientrino anche le azioni necessarie
per la ricostruzione dell'attivo fallimentare;
che, secondo quanto premesso dal tribunale, il giudice
delegato al fallimento aveva autorizzato il curatore a proporre
azione revocatoria per il recupero, nella massa attiva, di un
appartamento venduto dai falliti, e il difensore aveva proceduto alla
notifica dell'atto di citazione, alla iscrizione a ruolo della causa
e alla trascrizione della domanda, anticipando la somma di lire
ottocentomila, della quale aveva chiesto il rimborso, negatogli dal
giudice di prime cure;
che, a parere del Collegio, la giurisprudenza prevalente
interpreta la nozione di "atti richiesti dalla legge", contenuta
nell'art. 91 menzionato, come riferibile ai soli atti "interni al
fallimento", ossia a tutti quelli necessari e indispensabili agli
adempimenti connessi alla sentenza dichiarativa del fallimento e al
decreto di chiusura della procedura (apposizione di sigilli,
inventario, ecc.), con esclusione di ogni attività pur utile al suo
scopo (es. azioni revocatorie);
che tale interpretazione restrittiva non dovrebbe essere
seguita in ragione delle caratteristiche pubblicistiche proprie del
fallimento, le quali esigono che le decisioni del giudice delegato
all'amministrazione del dissesto devono ritenersi atti necessari per
la procedura, rientranti fra quelli di cui all'art. 91 della legge
fallimentare;
che tali caratteristiche, miranti a far conseguire il
soddisfacimento paritario dei creditori e, perciò, a realizzare una
peculiare prospettiva distributiva, verrebbero ad improntare tutta
l'attività degli organi fallimentari; con la conseguenza che le
attività svolte nell'interesse del fallimento, in mancanza di fondi,
dovrebbero essere poste a carico dell'erario;
che la questione sarebbe rilevante per la decisione della
controversia, atteso che solo la rimozione del "diritto vivente"
sopra indicato potrebbe consentire di far riferimento alla diversa
interpretazione dell'articolo 91 della legge fallimentare;
che vi sarebbe una violazione del principio di uguaglianza
per il diverso trattamento riservato al fallimento del tutto
sprovvisto di liquidità, costretto a ricorrere all'istituto del
gratuito patrocinio, rispetto a quello del fallimento con attivo, il
quale potrebbe fruire dell'accettazione dell'incarico da parte di
professionisti certi di conseguire un vantaggio, negato in
quell'altro caso;
che vi sarebbe anche violazione del principio di
ragionevolezza poiché, se il fallimento è attivo, le decisioni del
giudice delegato sarebbero sufficienti a far avanzare la procedura,
mentre, se la liquidità (o l'attivo) manchi del tutto, occorrerebbe
trovare concorde il giudizio sul probabile esito favorevole della
causa da parte dell'apposita Commissione per il gratuito patrocinio;
che, pur in presenza di uno scrutinio negativo della stessa
disposizione, compiuto con le sentenze n. 488 del 1993 e n. 326 del
1996 da questa Corte, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della
Costituzione, il tribunale ritiene di dover investire nuovamente
della questione il giudice delle leggi, per la necessità "di un
intervento della Corte costituzionale che chiarisca una volta per
tutte ed in maniera inconfutabile il disposto di cui all'art. 91"
della legge fallimentare;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o il rigetto della questione: la
prima, oltre che per l'assoluto difetto di motivazione in relazione
ai parametri costituiti dagli artt. 23, 35 e 36 della Costituzione
solo formalmente evocati, perché nella specie non verrebbe in
rilievo un problema di anticipazione ma di rimborso delle spese
anticipate; la seconda, per la giurisprudenza della Corte, espressa
nelle citate decisioni;
che si è altresì costituito il fallimento, in persona del
curatore, chiedendo l'accoglimento della questione e depositando
un'ulteriore memoria illustrativa in prossimità della discussione in
camera di consiglio.
Considerato che ritorna all'esame della Corte la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36
della Costituzione, nella parte in cui non prevede che tra gli "atti
richiesti dalla legge" rientrino anche le azioni giudiziarie
autorizzate dagli organi fallimentari, e rese necessarie per la
ricostruzione dell'attivo, sostanzialmente già oggetto di scrutinio
negativo da parte di questa Corte (ordinanze n. 368 del 1994 e n. 488
del 1995 e sentenza n. 302 del 1985);
che il giudice rimettente non precisa la sua scelta, né
motiva, in ordine al presupposto interpretativo che è alla base
della questione sollevata, ma si riporta alla "giurisprudenza
prevalente", senza far sua, questa o quella linea ermeneutica;
che, nel caso in esame, non può affermarsi (come invece
sembra sostenere il giudice a quo in alcuni passaggi della sua
ordinanza) l'esistenza di un diritto vivente, in quanto nella materia
dell'anticipazione delle spese si fronteggiano due diversi
orientamenti giurisprudenziali (e dottrinali) che non hanno ancora
dato segni di assestamento e, tanto meno, di consolidamento;
che, pertanto, la questione di costituzionalità risulta
sollevata, in ultima analisi, al fine di ottenere un avallo
all'interpretazione preferita dal rimettente, con la conseguente
attribuzione a questa Corte di un compito che rientra tra quelli del
giudice della controversia, il quale - quando siano prospettabili
diverse interpretazioni della disposizione censurata, di cui una sola
sia conforme alla Costituzione - ha il dovere di farla propria,
promuovendo il giudizio di costituzionalità solo quando risulti
impossibile seguire l'interpretazione costituzionalmente corretta
(vedi, da ultimo, l'ordinanza n. 233 del 2000);
che il tribunale rimettente, al contrario, dopo aver motivato
in ordine alla maggior correttezza della tesi estensiva, svolta in
base a criteri teleologici e sistematici, pone a fondamento della
presente questione l'altra tesi, dal medesimo non condivisa, ma
ritenuta prevalente nella giurisprudenza di merito;
che, pertanto, secondo quanto più volte affermato da questa
Corte (da ultimo con le ordinanze n. 233, n. 158 e n. 93 del 2000),
finalità estranee alla logica del giudizio incidentale (quali
l'avallo all'emananda pronuncia) portano alla dichiarazione di
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale non correttamente sollevate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 35 e 36
della Costituzione, dal tribunale di Potenza, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 16 novembre 2001.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2001:365 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte