Ordinanza n. 366/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/11/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 279 del
codice di procedura penale promossi con ordinanze emesse il 25
settembre 1996 dal tribunale di Nicosia, il 12 novembre 1996 dalla
Corte d'assise di Siracusa ed il 5 dicembre 1996 dal tribunale di
Paola, rispettivamente iscritte ai nn. 1326 e 1373 del registro
ordinanze 1996 ed al n. 27 del registro ordinanze 1997 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell'anno 1996 e nn. 4 e 6, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il tribunale di Nicosia, con ordinanza emessa il 25
settembre 1996 (reg. ord. n. 1326 del 1996) nel corso di un giudizio
nel quale due componenti del collegio giudicante avevano concorso a
decidere in ordine alla revoca della misura cautelare del divieto di
espatrio nei confronti dell'imputato, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del
dibattimento che, nella fase introduttiva dello stesso, abbia già
deciso in ordine a misure cautelari nei confronti di uno o più
imputati;
che il giudice rimettente ricorda i principi enunciati dalla
giurisprudenza costituzionale nel dichiarare la illegittimità
costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilità del
giudice che abbia adottato misure cautelari in fasi diverse (sentenza
n. 155 del 1996), e ritiene che gli stessi principi debbano indurre
ad affermare l'incompatibilità anche del giudice che, nella fase
introduttiva del dibattimento, abbia deciso in ordine ad una misura
cautelare nei confronti dell'imputato;
che il tribunale di Paola, con ordinanza emessa il 5 dicembre
1996 (reg. ord. n. 27 del 1997), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in
cui non prevede che non possano giudicare nel merito i componenti del
collegio che, all'inizio del dibattimento, abbiano adottato misure
cautelari personali nei confronti degli imputati, valutando le
singole posizioni;
che il tribunale rimettente sottolinea che l'incompatibilità del
giudice è diretta ad evitare ogni forma di condizionamento o
apparenza di condizionamento derivante da precedenti valutazioni, che
potrebbero pregiudicare in sostanza o in apparenza l'attività di
giudizio; ciò che dovrebbe valere non solo nel rapporto tra fasi
diverse del giudizio, ma anche nel rapporto tra assunzione di
provvedimenti cautelari personali adottati all'inizio del
dibattimento, che presuppongono un giudizio prognostico sulla
responsabilità, e giudizio sul merito;
che la Corte d'assise di Siracusa, con ordinanza emessa il 12
novembre 1996 (reg. ord. n. 1373 del 1996), investita della richiesta
di revoca della misura della custodia cautelare in carcere per
insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza - senza sospendere il
dibattimento in corso, ma sospendendo soltanto la decisione sulla
istanza di revoca della misura cautelare - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 279 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede l'attribuzione della competenza
sull'applicazione e revoca delle misure cautelari personali durante
la fase del giudizio ad un organo diverso da quello che procede;
che, ad avviso del giudice rimettente, potrebbe venir meno
l'imparzialità del giudizio da emettere a conclusione del
dibattimento, se nel corso di esso sono adottate misure cautelari
prendendo in considerazione gli atti di indagine compiuti dal
pubblico ministero;
che nei giudizi promossi con le ordinanze della Corte d'assise di
Siracusa e del Tribunale di Paola è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate;
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale
riguardano, con prospettazioni differenti, l'incompatibilità del
giudice del dibattimento che abbia emesso o debba pronunciarsi su una
misura cautelare nei confronti dell'imputato, sicché esse, sebbene
investano disposizioni diverse, sono connesse e possono essere
riunite per essere decise con unica pronuncia;
che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.
34 cod. proc. pen., per la omessa previsione dell'incompatibilità
del giudice che si sia pronunciato, in dibattimento, su misure
cautelari personali nei confronti dell'imputato, è già stata
esaminata e dichiarata inammissibile (sentenza n. 51 del 1997),
giacché l'esito che viene prefigurato finirebbe con l'attribuire
alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di
un giudizio del quale il giudice è già investito; sicché lo stesso
giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento
di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una
parte: esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il
principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale
l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto;
che con la stessa sentenza n. 51 del 1997 è stata anche
dichiarata inammissibile una questione di legittimità costituzionale
(allora riferita all'art. 279 cod. proc. pen., unitamente agli artt.
34 e 299 cod. proc. pen.), relativa alla competenza del giudice del
dibattimento a pronunciarsi sui provvedimenti cautelari concernenti
la libertà personale dell'imputato, analoga a quella ora sollevata
dalla Corte d'assise di Siracusa, in quanto la questione, così come
prospettata, implica o prefigura molteplici scelte rimesse al
legislatore;
che le ordinanze di rimessione, emanate prima della citata
sentenza della Corte, non introducono profili o argomenti nuovi
rispetto a quelli già esaminati, sicché le questioni di
legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale:
dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Nicosia con l'ordinanza in epigrafe;
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal
tribunale di Paola con l'ordinanza in epigrafe;
dell'art. 279 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'assise di Siracusa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte