Ordinanza n. 367/1985
Altra decisione · depositata il 21/12/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 597/1973
- art. 46d.P.R. 597/1973
- art. 14d.P.R. 597/1973
- art. 83d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, lett.
e), 46, comma secondo, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche); artt. 87 e 89, ultimo comma, 140, ultimo comma, del d.P.R. 29
gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette);
art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle
agevolazioni tributarie), promossi con ordinanze emesse dalle
Commissioni tributarie di primo grado di Napoli il 10 dicembre 1981, di
Treviso il 25 maggio 1981, di Torino il 31 marzo, il 12 e 19 maggio
1982 (n. 8 ordd.), di Ragusa il 5 giugno 1982, e dalla Commissione
tributaria di secondo grado di Rieti il 29 aprile 1982, iscritte ai nn.
302, 448, da 786 a 793 e 930 del registro ordinanze 1982, e al n. 281
del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 283 e 310 del 1982 e nn. 108, 101, 94 e 246 del 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12,
lett. e), 14, 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche"); 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ("Disciplina delle
agevolazioni tributarie"); 85, 87, 89, ultimo comma, e 140, ultimo
comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 ("Testo unico delle leggi
sulle imposte dirette"), in riferimento agli artt. 3, 38, 53 e 76
Cost., sostenendosi la intassabilità della indennità di buonuscita
siccome avente carattere previdenziale, ritenendo che la legge 9
ottobre 1971, n. 825, non consentisse di tassare tale indennità in
quanto in essa non prevista, e denunciando la irragionevolezza del
sistema di tassazione di cui alle citate leggi.
Considerato che, come è stato affermato nella ordinanza n. 351 del
1985 di questa Corte, il giudizio sul rispetto dei principi di
capacità contributiva e di uguaglianza tributaria richiede che si
valutino in concreto le forme ed i criteri dell'imposizione: concetto
questo al quale si è richiamata anche la Corte di cassazione
nell'ordinanza 21 dicembre 1984.
Rilevato che per assicurare la tutela voluta dall'art. 38 Cost.
occorre evitare che risorse specificamente destinate a scopo
previdenziale siano assunte ad indice di capacità contributiva e fatte
oggetto di prelievo fiscale senza la adozione di criteri che, pur
nell'ambito della discrezionalità legislativa, siano tali da
salvaguardare l'interesse costituzionalmente protetto;
che nell'ambito di questo quadro occorre procedere all'esame di
costituzionalità delle disposizioni di legge che, attraverso il tempo,
hanno disciplinato il regime tributario degli emolumenti in parola al
fine di stabilire se tale disciplina sotto tutti i vari profili che non
sono stati prospettati (e cioè non solo per l'an ma altresì per il
quomodo e per il quantum) si presenti conforme o meno alla normativa
costituzionale;
che con la legge 26 settembre 1985, n. 482, la regolamentazione
della materia è stata profondamente modificata in molti aspetti;
che, in particolare, con l'art. 1 di tale legge sono stati
modificati tanto l'art. 12, lett. e), del d.P.R. n. 597 del 1973
(prendendo in considerazione e sottoponendo ad identica tassazione
tutte le indennità, comunque denominate, commisurate alla durata del
rapporto di lavoro dipendente e le somme percepite una tantum in
dipendenza della cessazione del rapporto stesso) quanto l'art. 13,
primo comma, (escludendo tutte le predette indennità
dall'agganciamento con il reddito complessivo netto del contribuente);
che l'art. 2 della stessa legge, poi, ha sostituito integralmente
l'art. 14 del d.P.R. n. 597 ed ha dato una nuova disciplina fiscale al
trattamento di fine rapporto ed alle indennità equipollenti, in modo
da tenere conto della durata del rapporto di lavoro e delle sue
caratteristiche;
che contemporaneamente ha dettato una diversa disciplina anche per
altre indennità e somme di cui all'art. 12, lett. e), come
modificata;
che l'art. 6 ha, poi, sottoposto a tassazione i capitali che
vengono corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla
vita;
che d'altro canto il legislatore ha avuto anche cura di dare alle
nuove disposizioni effetto retroattivo con le norme contenute negli
artt. 4 e 5, imponendo il secondo la riliquidazione (a domanda) delle
indennità e delle altre somme percepite a decorrere dal 1 gennaio
1980; mentre l'art. 4 contiene, a sua volta, una disciplina dettagliata
e particolareggiata per l'applicazione delle nuove disposizioni sia nei
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n.
482 sia negli altri casi nei quali, pur non essendovi state
impugnazioni, non sia decorso il termine per la proposizione dei
ricorsi a norma dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
che con queste ed altre disposizioni contenute nella legge n. 482
tutto il meccanismo di tassazione delle indennità, in generale, dovute
per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, è stato
modificato sulla base di nuovi criteri, con la conseguenza che le varie
prospettazioni di illegittimità costituzionale fatte con le ordinanze
di cui in epierafe (le quali investivano la legittimità costituzionale
della normativa allora vigente sotto molteplici aspetti) certamente non
trovano più nella legislazione nuova (ma con effetto retroattivo)
tutti gli agganciamenti che esse avevano posto in luce ed occorre
procedere ex novo alla indagine sulla rilevanza delle prospettazioni
medesime da parte dei giudici a quibus;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla commissione tributaria di
primo grado di Napoli, alla commissione tributaria di primo grado di
Treviso, alla commissione tributaria di primo grado di Torino, alla
commissione tributaria di primo grado di Roma, alla commissione
tributaria di primo grado di Ragusa ed alla commissione tributaria di
primo grado di Rieti, perché riesaminino la rilevanza delle questioni
sollevate con le ordinanze in epigrafe.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte