Ordinanza n. 368/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento penale,
con ordinanza emessa il 24 gennaio 2000 dalla Corte di assise di
Salerno, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 2000;
Udito nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 2000 la Corte di assise
di Salerno ha sollevato, su eccezione della difesa degli imputati, in
riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità
alla funzione di giudizio del giudice che, nel corso di un precedente
dibattimento riguardante lo stesso fatto a carico dei medesimi
imputati, abbia emesso ordinanza con la quale, nel dichiarare la
nullità del decreto che ha disposto il giudizio perché emesso da
giudice dell'udienza preliminare funzionalmente incompetente, abbia
ordinato la trasmissione degli atti alla procura distrettuale
antimafia;
che il rimettente espone che i giudici togati che attualmente
compongono il collegio hanno concorso a pronunciare, quali componenti
di altro collegio della stessa Corte di assise, nel corso della
precedente istruttoria dibattimentale a carico dei medesimi imputati
e in relazione agli stessi fatti, ordinanza con la quale, valutata la
matrice camorristica e non meramente personale del delitto di
omicidio era stata dichiarata la nullità del decreto che dispone il
giudizio per incompetenza funzionale del giudice dell'udienza
preliminare;
che, in particolare, il giudice a quo precisa che l'eccezione
di nullità, proposta dalla difesa negli atti preliminari al
dibattimento ex art. 491 cod. proc. pen., era stata in un primo
momento disattesa dal collegio, che aveva ritenuto che l'appartenenza
degli imputati ad un'organizzazione di stampo mafioso non potesse di
per sé determinare, nella fase delle indagini preliminari,
l'attribuzione della competenza a trattare il procedimento alla
Procura distrettuale di Salerno, né radicare la competenza del
giudice per l'udienza preliminare presso l'omologo tribunale, dovendo
invece a tal fine assumere rilevanza il movente passionale del
delitto;
che successivamente il collegio, nuovamente investito della
eccezione in fase avanzata della istruttoria dibattimentale era
pervenuto - sulla base dell'esame di alcuni testimoni e di
circostanze affermate da alcuni difensori e confermate dal pubblico
ministero - all'opposta conclusione che l'omicidio, pur avendo come
causa remota una volontà di vendetta riconducibile al c.d. delitto
d'onore, fosse stato comunque ideato e voluto (da uno degli imputati)
per ribadire e rafforzare, all'interno e all'esterno
dell'organizzazione, il suo prestigio di influente capoclan
camorrista ed aveva quindi dichiarato la nullità del decreto che
aveva disposto il giudizio;
che il rimettente - premesso che nell'emettere tale ordinanza
era stata compiuta una "penetrante valutazione di alcuni rilevanti
aspetti del merito della vicenda processuale" affermando "la matrice
camorrista, e non semplicemente personale e passionale dell'omicidio"
- ritiene di trovarsi in una situazione di incompatibilità
perfettamente assimilabile a quella presa in esame dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 455 del 1994, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione
di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente
dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del
medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al pubblico
ministero a norma dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. per
ritenuta diversità del fatto;
che, ad avviso del rimettente, il principio allora affermato,
secondo cui l'incompatibilità alla funzione di giudizio sussiste
ogni qual volta il giudice in uno stadio anteriore del procedimento
abbia espresso "una valutazione nel merito della stessa materia
processuale riguardante il medesimo incolpato" sia nel momento
conclusivo delle indagini preliminari, sia "in un precedente giudizio
di cognizione, non potutosi concludere con sentenza dovrebbe trovare
applicazione anche nel caso in esame, in cui tale valutazione sia
stata appunto espressa in un provvedimento conclusivo della fase,
ancorché non rivestente carattere di sentenza";
che pertanto il giudice a quo ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della
Costituzione.
Considerato che, contrariamente a quanto assume il rimettente, la
fattispecie dedotta nel presente giudizio di costituzionalità non è
assimilabile a quella presa in esame dalla sentenza n. 455 del 1994;
che allora la Corte aveva dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. "nella parte in
cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del
giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento, riguardante
il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la
trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 521,
comma 2, c.p.p." rilevando in motivazione che il giudice, quando
accerta all'esito del dibattimento che "il fatto è diverso da come
descritto nel decreto che dispone il giudizio" compie "una penetrante
delibazione del merito della regiudicanda, non dissimile da quella
che, in mancanza di una valutazione della diversità del fatto,
conduce alla definizione con sentenza del giudizio di merito";
che tale decisione si iscrive nell'alveo della giurisprudenza
costituzionale secondo cui il termine pregiudicante della relazione
di incompatibilità deve sostanziarsi in una valutazione non formale,
ma di contenuto, sul merito dell'ipotesi di accusa, con esclusione
delle "determinazioni assunte in ordine allo svolgimento del
processo, sia pure a seguito di una valutazione delle risultanze
processuali" (v. in questo senso, tra le tante, sentenza n. 131 del
1996, ordinanze n. 357 del 1997, n. 281 del 1996);
che, con riferimento all'istituto dell'incompatibilità, la
funzione pregiudicante non può essere ravvisata in un atto - quale
un'ordinanza che prende in esame una questione relativa alla
competenza - avente natura meramente processuale e che, in quanto
tale, non dovrebbe contenere valutazioni sul merito della res
iudicanda;
che l'eventuale effetto pregiudicante derivante da una
valutazione di merito non imposta dal tipo di atto deve essere
accertata in concreto e trovare rimedio, ove ne sussistano i
presupposti, negli istituti dell'astensione e della ricusazione (v.,
al riguardo, ordinanze nn. 444 e 29 del 1999, n. 203 del 1998, ed i
richiami nelle stesse contenuti alla sentenza n. 308 del 1997 sui
rapporti tra gli istituti della incompatibilità e
dell'astensione-ricusazione), anch'essi preposti alla tutela del
principio del giusto processo;
che, in particolare, nel caso di specie eventuali indebite
valutazioni espresse in ordine alla condotta dell'imputato avrebbero
potuto essere ricondotte alla causa di ricusazione prevista
dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.;
che pertanto la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della
Costituzione, dalla Corte di assise di Salerno, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:368 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte