Ordinanza n. 37/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/03/1971 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 320/1963
- art. 4legge 320/1963
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla
composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossi con
ordinanze emesse il 15 gennaio 1970 dalla sezione specializzata agraria
del tribunale di Grosseto nei procedimenti civili vertenti
rispettivamente tra Falchi Romolo e Falchi Ernesto e tra Costoloni
Nelia e Dainelli Nandino, iscritte ai nn. 265 e 266 del registro
ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 254 del 7 ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che, con due ordinanze identiche in data 15 gennaio 1970,
pronunciate nel corso delle cause civili vertenti rispettivamente tra
Falchi Romolo e Falchi Ernesto e tra Costoloni Nelia e Dainelli
Nandino, la sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
quarto comma, e 4, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 320, per la
parte in cui stabilirebbero che gli Ispettorati compartimentali della
agricoltura designano tra tutti gli iscritti all'albo professionale dei
dottori in scienze agrarie, periti e geometri un limitato numero di
nominativi vincolando il Consiglio superiore della magistratura sulla
scelta degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate agrarie,
in riferimento agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzione;
che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono
essere riuniti avendo eguale oggetto;
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato
infondata la questione, che era stata precedentemente sollevata anche
da altri giudici con riferimento agli artt. 104, 105 e 108 della
Costituzione, sul presupposto che le norme impugnate conferiscono agli
Ispettori compartimentali dell'agricoltura una funzione esclusivamente
preparatoria e non già decisionale per quanto attiene alla
proposizione degli esperti;
che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente
infondata con l'ordinanza n. 92 del 3 giugno 1970;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente
decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda
la dedotta violazione degli artt. 51 e 102 della Costituzione, che non
assume autonomo rilievo rispetto alle altre già esaminate dalla Corte;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della
legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni
specializzate agrarie, promossa, con le ordinanze 15 gennaio 1970 della
sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto in riferimento
agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzione e già dichiarata non
fondata con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte