Ordinanza n. 371/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal Tribunale di Avellino con ordinanza del 6 novembre 2001, iscritta
al n. 31 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 6 novembre 2001 il Tribunale di
Avellino ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 455
del codice di procedura penale, nella parte in cui "non prevede che
il giudice per le indagini preliminari, prima di emettere decreto di
giudizio immediato o di rigettare la richiesta del pubblico
ministero, debba consentire l'intervento della difesa, sia pure a
livello meramente cartolare";
che il tribunale - che procede a seguito di decreto di
giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari su
richiesta del pubblico ministero premette che il difensore ha
eccepito l'illegittimità costituzionaledegli artt. 453, 454 e 455
cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., in
quanto consentono l'emissione del decreto di giudizio immediato in
assenza di contraddittorio con la difesa, che, "se sentita, avrebbe
potuto contribuire ad orientare le determinazioni del giudicante";
che ad avviso del rimettente la fase processuale conseguente
alla richiesta del pubblico ministero di giudizio immediato, che si
svolge effettivamente "in assenza di ogni forma di contraddittorio e
senza possibilità alcuna, per la difesa, di interloquire", se poteva
conciliarsi con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore
della legge costituzionale che ha modificato l'art. 111 Cost., appare
ora in evidente distonia con i principi del giusto processo;
che le recenti riforme legislative (quali la legge sul giusto
processo, sulla difesa d'ufficio, sulle indagini difensive) sarebbero
appunto volte a garantire l'effettività del diritto di difesa in
ogni stato e grado del procedimento e ad assicurare il pieno
contraddittorio e la parità delle parti sin dalla fase delle
indagini preliminari, dando così attuazione ai principi enunciati
dall'art. 111 Cost. "in ogni fase del procedimento, come emerge dal
contenuto del terzo comma [...] che attiene anche alle indagini
preliminari";
che, anche ove "si volesse dissentire da tale
interpretazione", non vi sarebbe dubbio che "la richiesta del
pubblico ministero di emissione del decreto di giudizio immediato,
integrando una delle possibili forme di esercizio dell'azione penale
[...], determini il sorgere della fase processuale in senso proprio";
che tale fase non potrebbe quindi prescindere dalle garanzie
del contraddittorio e della parità tra le parti, mentre la
disciplina censurata "consente l'emissione del decreto di giudizio
immediato sulla base della sola richiesta del pubblico ministero,
senza alcuna possibilità di contraddittorio con la difesa, sia pure
a livello meramente cartolare";
che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente
precisa che "l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullità di
ordine generale del decreto di giudizio immediato e la regressione
del procedimento";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, sul
presupposto che prima di richiedere il giudizio immediato il pubblico
ministero debba comunque notificare all'imputato l'avviso di
conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. e
in quanto l'art. 111 Cost., "nel prevedere l'effettività del diritto
di difesa", fa espresso riferimento alla sola fase del processo.
Considerato che il rimettente vorrebbe che l'art. 455 cod. proc.
pen. abilitasse la difesa ad interloquire, sia pure mediante una
forma di contraddittorio meramente "cartolare", sulla richiesta di
giudizio immediato del pubblico ministero;
che la disciplina censurata violerebbe gli artt. 24 e 111
Cost., grazie ai quali l'effettività del diritto di difesa deve
essere garantita in ogni stato e grado del procedimento e il pieno
contraddittorio e la parità delle parti dovrebbero essere assicurati
sin dalla fase delle indagini preliminari;
che l'emissione del decreto di giudizio immediato,
determinando l'inizio della fase processuale e costituendo il momento
di passaggio al dibattimento, non potrebbe comunque prescindere dalla
garanzia del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 111 Cost;
che, diversamente da quanto ritiene il rimettente, i
presupposti e la peculiare struttura del giudizio immediato non
privano la difesa della possibilità di interloquire prima
dell'emissione del decreto che dispone tale giudizio;
che, infatti, il pubblico ministero può presentare richiesta
di giudizio immediato solo se, secondo quanto disposto dall'art. 453,
comma 1, cod. proc. pen., la persona sottoposta alle indagini sia
stata interrogata sui fatti da cui emerge l'evidenza della prova,
ovvero se - a seguito di invito a presentarsi emesso a norma
dell'art. 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. e contenente
anche l'indicazione degli elementi e delle fonti da cui risulta
l'evidenza della prova e l'avvertimento che potrà essere presentata
richiesta di giudizio immediato - la persona indagata non sia
comparsa, sempre che non abbia addotto un legittimo impedimento o non
sia irreperibile;
che, attraverso l'interrogatorio svolto con l'osservanza di
tali garanzie, la persona sottoposta alle indagini è posta in
condizione di esercitare le più opportune iniziative defensionali,
anche mediante la presentazione al giudice per le indagini
preliminari di memorie ex art. 121 cod. proc. pen., al fine di
contestare la fondatezza dell'accusa e, quindi, di contrastare
l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato
(v. ordinanza n. 203 del 2002);
che quella forma di contraddittorio, quantomeno cartolare,
che ad avviso del giudice rimettente consentirebbe di porre rimedio
alla supposta incostituzionalità della norma censurata, risulta
pertanto già assicurata dalla disciplina vigente;
che al giudice del dibattimento è altresì attribuito, ex
artt. 178, comma 1, lettera c), e 180 cod. proc. pen., il potere di
sindacare la ritualità, formale e sostanziale, del presupposto del
previo interrogatorio, per la cui validità è necessario che
all'imputato, con specifico riferimento al fatto per cui è tratto a
giudizio, siano state effettivamente contestate le prove d'accusa e
sia stata effettivamente offerta la possibilità di esporre le
proprie linee difensive;
che, sotto il profilo della possibilità di esercitare il
diritto di difesa al fine di evitare l'emissione del decreto che
dispone il giudizio immediato, non è pertanto ravvisabile alcuna
violazione dei parametri evocati;
che, quanto alle censure formulate in riferimento
all'art. 111, secondo comma, Cost., questa Corte ha avuto
recentemente occasione di affermare che il principio per il quale il
processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme
introduttive del giudizio (v., per quanto riguarda il giudizio
abbreviato, sentenza n. 115 del 2001), le quali, per quanto concerne
il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari
esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che
connotano tale rito alternativo (v. ordinanza n. 203 del 2002);
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata in relazione ad entrambi i parametri costituzionali
richiamati dal rimettente.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Avellino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:371 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte