Ordinanza n. 374/2001
Altra decisione · depositata il 22/11/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 464 e
565 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
6 febbraio 1999 dal pretore di Patti - sezione distaccata di S. Agata
di Militello nel procedimento penale a carico di R. A. N., iscritta
al n. 46 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ordinanza del 6 febbraio 1999, emessa in un
giudizio conseguente a opposizione a decreto penale, il pretore di
Patti - sezione distaccata di S. Agata di Militello ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 459 cod. proc. pen., nella
parte in cui non prevede la nullità della richiesta di decreto
penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per
rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc.
pen., nonché degli artt. 565 e 464 cod. proc. pen., in "combinato
disposto" tra loro, nella parte in cui non prevedono la nullità del
decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione al decreto
penale di condanna se non preceduto dal citato invito a comparire per
rendere interrogatorio;
che il rimettente muove dalla riforma apportata dalla legge
16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in
materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del
codice di procedura penale), relativamente alle norme processuali che
disciplinano la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 cod. proc.
pen.) e la citazione diretta a giudizio nel rito pretorile (art. 555
cod. proc. pen.), assumendo che per effetto di tali modifiche - in
particolare attraverso l'obbligo della preventiva contestazione
dell'addebito all'indagato e la possibilità per quest'ultimo di
essere ascoltato ancor prima che venga adottata qualsiasi
determinazione in ordine alla formulazione dell'imputazione o alla
chiamata in giudizio - si sarebbe realizzata la
"giurisdizionalizzazione della fase istruttoria", tesa ad assicurare
già nel corso delle indagini preliminari una piena estrinsecazione
del diritto di difesa;
che peraltro, poiché l'obbligo del previo invito a comparire
per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc.
pen., introdotto in via generale per gli altri modelli processuali,
non è stato esteso al procedimento per decreto penale, ne
conseguirebbe, secondo il giudice a quo una disparità di trattamento
tra imputati (art. 3 della Costituzione), in danno di chi sia
sottoposto allo speciale procedimento per decreto, posto che in
quest'ultimo modulo processuale l'imputato non verrebbe messo in
grado di difendersi pienamente attraverso l'espletamento di un
eventuale interrogatorio, e rimarrebbe così privato in modo del
tutto irragionevole - a seguito di una scelta processuale effettuata
dal solo pubblico ministero - di un fondamentale strumento di
garanzia (art. 24 della Costituzione); uno strumento, aggiunge il
rimettente, che permetterebbe alla persona sottoposta al procedimento
penale, già nella fase delle indagini preliminari, di prospettare le
proprie difese e di definire la propria posizione, fornendo tutti gli
elementi utili al fine di una eventuale archiviazione, in modo da
evitare di essere esposto agli effetti pregiudizievoli che qualsiasi
rinvio a giudizio, anche se destinato a risolversi in una pronuncia
assolutoria, inevitabilmente comporta;
che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, rilevando l'analogia tra la questione
sollevata e altra precedentemente decisa dalla Corte - con
l'ordinanza n. 432 del 1998 - nel senso della manifesta infondatezza,
ha concluso nel medesimo senso.
Considerato che il giudice rimettente individua la possibile
lesione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e
della garanzia della difesa (art. 24 della Costituzione) nella
mancata estensione al procedimento per decreto penale della
previsione dell'obbligo di effettuare l'invito all'indagato a
presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma
3, cod. proc. pen., quale requisito di validità del giudizio, così
come è stato stabilito in generale nel procedimento "ordinario" a
seguito delle modifiche introdotte nella disciplina del processo
dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice
penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e
555 del codice di procedura penale);
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuta la legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle
disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione
monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale.
Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.
Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità
spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione
forense), che, nel quadro di una più generale revisione del
procedimento penale dinanzi al tribunale anche in composizione
monocratica ha, in particolare, modificato la normativa che forma
oggetto del presente giudizio di costituzionalità;
che, per effetto della nuova disciplina, il previo invito
all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito
delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo
incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in
seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte
dell'indagato, cui deve essere comunicato l'"avviso della conclusione
delle indagini preliminari" (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto
dall'art. 17, comma 2, della citata legge n. 479 del 1999);
che, in connessione con la anzidetta nuova configurazione
dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è
stata conseguentemente posta dal legislatore una nuova e diversa
disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, in
caso di omissione dell'avviso e del susseguente invito a presentarsi
(v. in particolare l'art. 416, comma 1, e l'art. 552, comma 2, cod.
proc. pen., quali modificati rispettivamente dall'art. 17, comma 3, e
dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999);
che, dato il complessivo mutamento del quadro normativo
assunto dal giudice rimettente quale premessa e termine di raffronto
della censura di incostituzionalità, occorre, in via del tutto
preliminare rispetto a ogni altro profilo, restituire gli atti al
giudice medesimo, al quale spetta di valutare se, a seguito delle
modifiche intervenute nella disciplina processuale in esame, la
questione sollevata sia, nel giudizio principale, tuttora rilevante
nei termini in cui essa è stata proposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Patti - sezione
distaccata di S. Agata di Militello.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:374 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte