Ordinanza n. 376/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 103/1991
- art. 47d.P.R. 639/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
1991, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale),
promossi con ordinanze emesse il 25 novembre 1991 dal Pretore di
Chieti, il 9 e l'11 dicembre 1991 dal Pretore di Parma, il 29 gennaio
1992 dal Pretore di Paola, il 2 e il 9 dicembre (n. 2 ordinanze) 1991
dal Pretore di Parma, rispettivamente iscritte ai nn. 79, 88, 141,
180, 181, 199 e 200 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 13, 16 e 18, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Maria Domenica Acciavatti, di
Ebe Cavaglieri, di Annina Carnevale, di Rina Morandi ed altre e di
Bruno e Bruna Boselli, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Chieti, con ordinanza 25 novembre 1991
(R.O. n. 79 del 1992), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, conv.
nella legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale prevede: a) al primo
comma, che i termini stabiliti dall'art. 47, commi secondo e terzo,
del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per
l'esercizio del diritto alle prestazioni previdenziali; la decadenza
determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle
prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda
giudiziale; in caso di mancata proposizione di ricorso
amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai
singoli ratei; b) al secondo comma, che le disposizioni di cui al
primo comma hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai
processi che sono in corso alla data della sua entrata in vigore;
che il giudice a quo ne ha dedotto il contrasto con l'art. 38
Cost., in quanto inciderebbe sul diritto alla prestazione
previdenziale; con gli artt. 24, 25, 101, 102 e 104 Cost., in quanto
qualificandosi come norma d'interpretazione autentica interferirebbe
sull'autonomia della funzione giurisdizionale del potere giudiziario;
con l'art. 3 Cost., trattando ingiustificatamente in maniera diversa
chi, al momento della sua entrata in vigore, abbia già proposto
l'azione giudiziaria da chi abbia proposto la sola domanda
amministrativa, nonché modificando sfavorevolmente, in modo
irragionevole, la disciplina dei rapporti di durata;
Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanze 2 dicembre 1991
(R.O. n. 181 del 1992), 9 dicembre 1991 (R.O. nn. 88, 199 e 200 del
1992) e 11 dicembre 1991 (R.O. n. 141 del 1992), ha parimenti
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 suddetto, conv. nella legge 1° giugno
1991, n. 166, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 38 e 136
Cost., in quanto tratterebbe in maniera ingiustificatamente diversa
chi al momento della sua entrata in vigore abbia proposto l'azione
giudiziaria da chi non l'abbia proposta, ricollegando
irrazionalmente, con effetto retroattivo, la perdita di diritti
previdenziali a tale mancata proposizione, modificando
irragionevolmente, in modo sfavorevole, il relativo trattamento
pensionistico, ed escludendo l'efficacia retroattiva delle sentenze
della Corte costituzionale relative all'integrazione al minimo;
Ritenuto che il Pretore di Paola, con ordinanza 29 gennaio 1992
(R.O. n. 180 del 1992), ha a sua volta sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n.
103 suddetto, conv. nella legge 1° giugno 1991, n. 166, deducendone
il contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto tratterebbe in maniera
ingiustificatamente diversa chi al momento della sua entrata in
vigore abbia proposto l'azione giudiziaria da chi non l'abbia
proposta; con l'art. 38 Cost., avendo assoggettato a decadenza il
diritto a pensione; con l'art. 101 Cost., avendo interferito
illegittimamente sulla funzione giudiziaria;
Considerato che i giudizi così promossi riguardano la stessa
norma e sollevano questioni in parte analoghe, cosicché vanno
riuniti;
che questa Corte, con la sentenza n. 246 del 1992, ha già
dichiarato non fondate le questioni riguardanti i profili relativi
alle dedotte violazioni degli artt. 3 e 38 Cost.;
che le norme d'interpretazione autentica non interferiscono
sull'autonomia della funzione giudiziaria (Sentenze n. 6 e n. 123 del
1988; n. 167 del 1986), né violano gli artt. 24 e 25 Cost. (da
ultimo cfr. la sentenza n. 155 del 1990), cosicché i profili
inerenti alla dedotta violazione degli artt. 24, 25, 101, 102 e 104
Cost. sono manifestamente infondati;
che neppure è violato l'art. 136 Cost., in quanto tale
disposizione prevede che, quando la Corte costituzionale dichiara
l'illegittimità di una legge (o atto equiparato), la norma cessa di
avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione, mentre l'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991, non ha
ripristinato alcuna disposizione dichiarata illegittima, essendosi
limitato - in relazione all'indirizzo giurisprudenziale prevalso
nella giurisprudenza della Corte di cassazione dopo le declaratorie
d'illegittimità costituzionale alle quali si riferiscono le
ordinanze di rimessione - a sancire legislativamente che il termine
previsto dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, è un termine di decadenza sostanziale, così come era stato
affermato precedentemente da una parte della giurisprudenza;
che, pertanto, le questioni sollevate vanno dichiarate
manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti di giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia
previdenziale), conv. nella legge 1 giugno 1991, n. 166 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103,
recante disposizioni urgenti in materia previdenziale), sollevate con
le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 38,
24, 25, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:376 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte