Ordinanza n. 377/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1-sexieslegge 312/1985
usata come parametro
citata
- art. 1-sexieslegge 47/1985
- art. 20legge 47/1985
- art. 7legge 1497/1939
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies,
aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale)
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio
1992 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Palmanova nel
procedimento penale a carico di Renzo Osso ed altri, iscritta al n.
132 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza del 20 gennaio 1992 il Pretore di Udine
- Sezione staccata di Palmanova, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale) dalla legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui assoggetta
soltanto a sanzioni amministrative, e non anche a sanzioni penali, la
violazione dei singoli vincoli posti su beni ambientali ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che la proposta questione si fonda su una premessa
interpretativa tutt'altro che consolidata, tant'è che questa Corte -
con ordinanza n. 67 del 1992 - si è trovata a dichiarare non fondata
altra questione di legittimità costituzionale dello stesso art.
1-sexies, censurato allora sul presupposto che estendesse le sanzioni
penali previste dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, all'inosservanza dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e quindi all'esecuzione di qualsiasi opera non autorizzata in
area sottoposta a vincolo;
che l'ordinanza di rimessione dichiarava come prevalente
l'interpretazione prospettata, che risulta difforme da quella
ritenuta dal giudice a quo del presente giudizio;
che nel recepire detta interpretazione questa Corte aveva
ritenuto giustificato il rigore sanzionatorio della normativa,
essendo quest'ultima ispirata alla considerazione che l'integrità
ambientale è un bene unitario, il quale può risultare compromesso
anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua
interezza;
che analoghe valutazioni erano state in precedenza enunciate
dalle ordinanze n. 431 del 1991 e n. 377 del 1990;
che peraltro, quale che debba ritenersi l'esatta portata della
disposizione impugnata, assume rilievo assorbente il fatto che il
giudice a quo chieda a questa Corte di sottoporre a sanzione penale
fattispecie che allo stato sarebbero colpite soltanto da sanzione
amministrativa;
che una eventuale pronuncia di tale contenuto violerebbe il
fondamentale e inderogabile principio di legalità, consacrato
nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge
fondamentale;
che difatti questa Corte ha costantemente escluso
l'ammissibilità di questioni additive in materia penale (sent. n.
456 del 1989; ordd. nn. 249 e 150 del 1988, n. 500 del 1987, nn. 11 e
2 del 1984; sent. n. 108 del 1981);
che alla stregua delle esposte considerazioni la questione
sollevata va ritenuta manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies aggiunto al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela
delle zone di particolare interesse ambientale), dalla legge di
conversione 8 agosto 1985, n. 431 sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 9, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Udine
- Sezione staccata di Palmanova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte