Ordinanza n. 377/2002
Altra decisione · depositata il 23/07/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera
legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta concernente
"Integrazione regionale al trattamento pensionistico degli ex
combattenti", riapprovata il 17 ottobre 2001, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 novembre
2001, depositato in cancelleria il 15 successivo e iscritto al n. 42
del registro ricorsi 2001.
Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle
d'Aosta;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il Giudice relatore
Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione
autonoma Valle d'Aosta.
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di
legittimità costituzionale della delibera legislativa riapprovata
dal Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta nella
seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione regionale al trattamento
pensionistico degli ex combattenti), in relazione all'art. 3 della
Costituzione;
che, secondo quanto premette il ricorrente, la delibera - con
la quale si riconosce agli ex combattenti, residenti in Valle
d'Aosta, di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei
dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed
assimilati), e successive integrazioni e modificazioni, e 15 aprile
1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti
pensionistici e aumenti della pensione sociale), un "assegno
inte-grativo reversibile regionale mensile" in misura pari
alla maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex
combattenti stabilita dall'art. 6 della citata legge n. 140 del 1985
- è stata approvata il 20 giugno 2001 e rinviata dalla Commissione
di coordinamento per la Valle d'Aosta il successivo 25 luglio, sulla
base di due ordini di rilievi:
a) il provvedimento legislativo violerebbe il principio di
uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione nei confronti dei
cittadini italiani residenti nelle altre regioni, poiché i meriti
militari e morali degli ex combattenti non sono diversi a seconda
dell'appartenenza regionale;
b) non sarebbe coerente con le competenze regionali in
materia di previdenza e assicurazioni sociali l'attribuzione di un
beneficio ad una categoria per vicende accadute in passato, tali da
non giustificare una tutela differenziata;
che il ricorrente riassume le considerazioni svolte, nella
relazione di accompagnamento alla delibera legislativa riapprovata,
dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, la quale ritiene che la
delibera legislativa impugnata costituisca espressione della potestà
legislativa integrativo-attuativa riconosciuta alla Regione
dall'art. 3, primo comma, lettera h), dello statuto speciale di
autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) e dagli
artt. 1 e 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in
materia di previdenza ed assicurazioni sociali), e che l'organo di
controllo non abbia rilevato un difetto di competenza legislativa
regionale nella materia, ma ne abbia solo contestato le modalità di
esercizio;
che il ricorrente, in particolare, ritiene non pertinente
l'affermazione della Regione, secondo la quale la valutazione in
ordine al rispetto del principio di uguaglianza da parte del
legislatore deve svolgersi con riferimento agli oggetti, localizzati
sul territorio, rispetto ai quali il legislatore regionale esercita
la propria competenza, poiché la discriminazione censurata nel caso
di specie atterrebbe ai soggetti, non a circostanze oggettive locali;
che, secondo l'Avvocatura dello Stato, la disciplina
integrativa del trattamento pensionistico disposta dal legislatore
della Valle d'Aosta non risponde ad alcuna esigenza, giustificabile
con la particolarità della situazione, correlata al riconoscimento
costituzionale dell'autonomia regionale;
che si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle
d'Aosta chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o
infondato, in quanto formulato in modo generico e insufficientemente
motivato, risultando privo dell'indicazione puntuale del contrasto
tra la delibera legislativa impugnata, o di sue singole disposizioni,
e il principio costituzionale di cui si prospetta la violazione;
che la difesa regionale osserva inoltre che il ricorrente,
pur non contestando che il provvedimento impugnato costituisca
espressione delle competenze legislative integrativo-attuative della
Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di previdenza e
assicurazioni sociali, intende sottoporre il concreto esercizio della
potestà normativa primaria ad "un giudizio di opportunità da parte
dell'autorità statale" tale da costituire una grave ingerenza nella
sfera di autonomia della resistente;
che nel merito, secondo la Regione, ove si ritenesse
discendere dal principio costituzionale di uguaglianza il divieto di
disporre in ambito regionale trattamenti integrativi in materia di
previdenza e di assicurazioni sociali, risulterebbe "totalmente
svuotata del suo contenuto" la competenza prevista dall'art. 3, primo
comma, lettera h), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e
dalle norme di attuazione dettate dal decreto legislativo n. 430 del
1989, poiché - seguendo una simile impostazione - ogni intervento
legislativo disposto su base territoriale sarebbe destinato a
tradursi in una disparità di trattamento a danno di coloro che, non
risiedendo nella Regione, non potrebbero avvalersi della disciplina
regionale;
che la valutazione riguardo alla natura discriminatoria delle
norme impugnate dovrebbe invece, ad avviso della resistente,
compiersi con esclusivo riferimento all'unico ambito - quello
regionale - nel quale il legislatore può dettare norme: poiché in
tale ambito il beneficio, nel caso in esame, è corrisposto a tutti
coloro che si trovano nelle condizioni previste, non sarebbe
ravvisabile alcuna discriminazione;
che, a sostegno delle proprie argomentazioni, la Regione
riporta infine l'esempio della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 21 luglio 1991, n. 13 (Estensione di benefici previsti in
favore dei combattenti e reduci ai trentini che hanno prestato
servizio di guerra nelle forze armate tedesche), mediante la quale
sono stati estesi ai cittadini residenti nella Provincia di Trento
che hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche durante la
seconda guerra mondiale i benefici accordati ai soli altoatesini
dalla legge 2 aprile 1958, n. 364;
che, in prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno
depositato memorie nelle quali ribadiscono le considerazioni svolte
rispettivamente nel ricorso e nell'atto di costituzione in giudizio.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha
sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale,
in relazione all'art. 3 della Costituzione, della delibera
legislativa riapprovata dal Consiglio regionale della Regione
autonoma Valle d'Aosta nella seduta del 17 ottobre 2001 (Integrazione
regionale al trattamento pensionistico degli ex combattenti);
che il procedimento di impugnazione delle delibere
legislative della Regione autonoma Valle d'Aosta è regolato
dall'art. 31 dello statuto speciale in modo analogo a quello
previsto, per le regioni a statuto ordinario, dall'originaria
formulazione dell'art. 127 della Costituzione;
che, per effetto della modificazione dell'art. 127 della
Costituzione, introdotta dall'art. 8 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda
della Costituzione), è stato soppresso il controllo di
costituzionalità che, in base al testo originario dello stesso
art. 127, il Governo poteva chiedere alla Corte nei confronti della
delibera legislativa regionale prima della promulgazione;
che l'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001
prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni di essa si applicano anche alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "per le
parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite";
che, come già ha rilevato in passato e in linea generale
questa Corte (sentenza n. 38 del 1957), vi è una stretta
correlazione tra le particolari forme e condizioni di autonomia di
cui godono le regioni a statuto speciale e le province autonome e le
modalità di impugnazione delle leggi regionali;
che la soppressione del meccanismo di controllo preventivo
delle leggi regionali, in quanto consente la promulgazione e
l'entrata in vigore della legge regionale, anche in pendenza di un
giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso
prima della citata riforma costituzionale, si traduce in un
ampliamento delle garanzie di autonomia rispetto a quanto previsto
dall'art. 31 dello statuto speciale della Valle d'Aosta;
che, di conseguenza, la nuova anzidetta disciplina posta
dall'art. 127 della Costituzione è applicabile, a norma dell'art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche al procedimento di
impugnazione in via principale delle leggi della Regione autonoma
Valle d'Aosta;
che pertanto il presente giudizio non può avere ulteriore
seguito, non potendo più il controllo di costituzionalità della
Corte esercitarsi sulla delibera legislativa regionale prima che
quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, salva la facoltà del
Governo di impugnare successivamente la legge regionale, nei termini
e nei modi di cui al nuovo testo dell'art. 127 della Costituzione
(sentenza n. 17 e ordinanza n. 65 del 2002);
che il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei
ministri deve quindi essere dichiarato improcedibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'improcedibilità del ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:2002:377 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte